LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 novembre 2006, n. 22

Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/11/2006
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 3
 (Contenuti del Piano di Utilizzazione)
1. L'Amministrazione regionale predispone la proposta del Piano di Utilizzazione relativa ai beni demaniali aventi finalità turistico-ricreativa.
2. Il Piano di Utilizzazione può contenere:
a) criteri e direttive generali per l'esercizio delle funzioni amministrative;
b) prescrizioni da osservarsi nella gestione del demanio marittimo;
c)   ( ABROGATA )
d) suddivisione delle aree del demanio marittimo in base alle specifiche tipologie di utilizzo, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, e alla natura giuridica del destinatario della concessione;
e) definizione dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi;
f) disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime;
g) criteri, modalità e divieti dell'affidamento a terzi delle attività della concessione o del subentro nella medesima.
3. Il Piano di Utilizzazione è adottato dalla Giunta regionale, sentiti la competente Autorità marittima, gli Enti locali e le Amministrazioni statali interessati, nonché le associazioni regionali di categoria del settore turistico che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Piano di Utilizzazione adottato è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali; sul Piano di Utilizzazione viene altresì sentita la competente Commissione consiliare permanente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Il Piano di Utilizzazione è approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
2Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
3Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 93, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
4Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 93, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016