LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 novembre 2006, n. 22

Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/11/2006
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 2
 (Piano di Utilizzazione del demanio marittimo)
1. La Regione predispone, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 494/1993, il Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa, di seguito denominato Piano di Utilizzazione.
2. Il Piano di Utilizzazione, da emanarsi entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le seguenti materie:
a) procedure di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni;
b) attività di valutazione;
c) forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità dei procedimenti per l'affidamento di concessioni di rilevante interesse economico.

3. Il Piano di Utilizzazione è predisposto in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 e a quelli indicati all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:
a) omogeneità delle procedure;
b) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure concessorie e autorizzatorie;
c) programmazione efficace;
d) collaborazione tra la Regione, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali.

Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 15, L. R. 24/2009