Art. 13
(Piano regionale delle sale cinematografiche)
1.
La Regione approva il Piano regionale delle sale cinematografiche che nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) determina:
a) il rapporto tra popolazione e numero dei posti delle sale a livello provinciale e regionale;
b) i criteri per la localizzazione delle aree destinate a proiezioni cinematografiche;
c) la dimensione, la qualità e la completezza dell'offerta nel bacino di utenza;
d) le caratteristiche della viabilità e del traffico e dei parcheggi delle aree da destinate alle proiezioni cinematografiche;
e) il livello degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
f) i termini entro i quali il Nucleo tecnico regionale esprime il parere di cui all'articolo 14, comma 2;
g) le ipotesi di decadenza o sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 14, le condizioni di rilascio e i termini di efficacia;
h) le eventuali ipotesi di deroga alla procedura di autorizzazione di cui all'articolo 14 e i criteri di semplificazione delle procedure di autorizzazione per luoghi di proiezioni con un limitato numero di posti, per i cinecircoli, per i cinestudi e per altri spazi a carattere associativo;
i) le eventuali ipotesi di competenza regionale al rilascio dell'autorizzazione, definendone la procedura di autorizzazione;
j) il periodo massimo di apertura delle arene cinematografiche.
2.
Il Piano regionale delle sale cinematografiche è approvato con decreto del Presidente della Regione, previo parere della Conferenza delle autonomie locali di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), tenendo conto dei seguenti criteri:
a) centralità dello spettatore che possa contare su una rete di sale efficiente e diversificata sul territorio;
b) favorire una fruizione diversificata delle opere cinematografiche, avuto riguardo al contesto sociale, ambientale e infrastrutturale;
c) assicurare la priorità dei trasferimenti delle sale e arene esistenti nello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
d) valorizzare la funzione sociale dell'esercizio cinematografico;
e) favorire la localizzazione delle sale cinematografiche nei centri storici, nelle aree urbane e svantaggiate;
f) coordinare lo sviluppo delle aree destinate alle proiezioni cinematografiche con la normativa in materia di Piano territoriale regionale;
g) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza;
h) promuovere l'innovazione tecnologica con particolare riferimento all'introduzione di sistemi di trasmissione digitale;
j) attuare il principio di sussidiarietà e la semplificazione dei procedimenti.
3. Il Piano è modificato sulla base dei dati acquisiti dal sistema informativo della rete distributiva e di monitoraggio, posto in essere dalla Direzione centrale competente in materia di cultura, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 14, comma 4, e delle altre informazioni acquisite dalla SIAE e dall'AGIS, che sono oggetto della relazione annuale delle tendenze e dell'andamento dei consumi cinematografici, da trasmettersi al Presidente della Regione e al Nucleo tecnico regionale.
Art. 14
(Autorizzazione)
1. I Comuni rilasciano le autorizzazioni per gli interventi di realizzazione, trasformazione di immobili o aree da destinare a proiezioni cinematografiche, nonché per la ristrutturazione e per l'ampliamento di sale e arene già in attività.
2. L'autorizzazione è rilasciata in osservanza delle indicazioni del Piano regionale delle sale cinematografiche e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 2, e previo parere del Nucleo tecnico regionale.
3. I Comuni determinano con proprio regolamento il procedimento per il rilascio della autorizzazione, che tenga conto del rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, accesso delle persone disabili, tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio e di urbanistica.
4. I Comuni comunicano alla Direzione centrale competente in materia di cultura le autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1 e gli eventuali ulteriori provvedimenti di modifica e cessazione di efficacia delle autorizzazioni stesse.