LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2006, n. 21

Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/11/2006
Materia:
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Finalità e obiettivi)
1. Con la presente legge la Regione, nel quadro delle proprie funzioni di promozione e organizzazione delle attività culturali e di valorizzazione e conservazione dei beni culturali, definisce principi e indirizzi generali per la programmazione degli interventi a favore del cinema e delle attività di produzione cinematografica e audiovisiva, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c) promozione e sostegno dell'attività di produzione cinematografica e audiovisiva nel territorio del Friuli Venezia Giulia, quale fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della regione, per lo sviluppo di attività innovative nel tessuto imprenditoriale locale, per la crescita e la qualificazione tecnica e professionale degli operatori del settore e il sostegno dell'occupazione in comparti tecnologicamente avanzati;
d) promozione, sviluppo e razionale distribuzione dei luoghi e delle strutture adibiti allo spettacolo cinematografico, sostegno alla loro innovazione tecnologica e garanzia di una equilibrata diffusione nel territorio, con particolare attenzione alle necessità dei centri storici, delle aree urbane e svantaggiate, nonché all'esigenza di garantire allo spettatore una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche.
Note:
1Integrata la disciplina della lettera d) del comma 1 da art. 1, comma 4, L. R. 5/2013
2Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 38, comma 1, lettera w), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
3Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 38, comma 1, lettera w), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.