LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2006, n. 21

Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/11/2006
Materia:
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 9 bis
 (Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia)
1. L'Amministrazione regionale, per sostenere le attività di produzione audiovisiva regionale e sviluppare la cultura cinematografica del territorio, è autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale a destinare specifici finanziamenti all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'attività svolta da tale soggetto come servizio pubblico per il sostegno delle produzioni audiovisive regionali.
2. L'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi dell'articolo 11, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dal medesimo articolo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 185, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 185, comma 3, L. R. 17/2010
3Articolo abrogato da art. 2, comma 88, lettera b), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012.
4Le modifiche disposte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012 sono posposte all'1 gennaio 2014, per effetto di quanto disposto dell'art. 305, L.R. 26/2012.
5Non si dà seguito alle modifiche previste dall'art. 2, c. 88, L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione del medesimo comma 88 ad opera dell'art. 58, c. 1, lett. a), L.R. 21/2013.
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 19/2015