LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2006, n. 21

Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/11/2006
Materia:
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 12
 (Comitato tecnico)
1. Al Comitato tecnico compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 11, nonché la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'articolo 11, comma 4.
2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore alla cultura, è composto:
a) dal Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia o da un suo delegato;
b) da quattro esperti di qualificate competenze artistiche e tecniche nel settore dell'audiovisivo.
3. La composizione del Comitato assicura un'equilibrata presenza delle diverse professionalità e garantisce la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche di cui alla legge 482/1999 .
4. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.
5. Con la deliberazione di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
6. L'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese saranno nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali. Gli oneri derivanti saranno a carico dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo, rientrando tra i compiti previsti al punto a) del comma 4 dell'articolo 11.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 6, comma 86, L. R. 22/2007
2Articolo sostituito da art. 185, comma 1, lettera e), L. R. 17/2010
3Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 79, lettera b), L. R. 11/2011
4Articolo sostituito da art. 2, comma 88, lettera e), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012.
5Le modifiche disposte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012 sono posposte all'1 gennaio 2014, per effetto di quanto disposto dell'art. 305, L.R. 26/2012.
6Non si dà seguito alle modifiche previste dall'art. 2, c. 88, L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione del medesimo comma 88 ad opera dell'art. 58, c. 1, lett. a), L.R. 21/2013.
7Articolo sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 19/2015
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 36, comma 2, L. R. 19/2015