LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2006, n. 21

Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/11/2006
Materia:
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 11
 (Sostegno alle attività di produzione audiovisiva regionale)
1. Allo scopo di favorire la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, anche contribuendo alla qualificazione delle relative risorse professionali e in un’ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione delle seguenti opere audiovisive:
a) opere da realizzare nei formati considerati a maggiore vocazione regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione;
b) opere che sviluppano tematiche legate al territorio;
c) opere che valorizzano, con l'uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio della regione di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
d) opere di particolare interesse e rilevanza per il Friuli Venezia Giulia tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale.
(7)
2. Nell'ambito delle attività indicate al comma 1, con specifico riferimento al sostegno delle fasi di sviluppo del progetto, di preproduzione e di distribuzione, l'Amministrazione regionale tramite l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia concede a soggetti operanti in Friuli Venezia Giulia, contributi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a sollievo dei costi per:
a) attività di ideazione e di progettazione del prodotto audiovisivo;
b) oneri di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali;
c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore;
d) partecipazione a corsi di formazione delle professionalità del settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono.
2 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione assume iniziative con la sede regionale Rai per il Friuli Venezia Giulia e con le emittenti televisive locali perché valorizzino nella propria programmazione le opere prodotte dalle imprese del territorio che operano nel settore audiovisivo.
3. Possono essere concessi a professionisti del settore dell'audiovisivo residenti in Regione contributi a titolo di borsa di studio per la partecipazione, in Italia e all'estero, a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 l'Amministrazione regionale destina all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia uno specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo. In questo ambito l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia assolve ai compiti di:
a) coordinare le procedure per l'istruttoria, la valutazione e la selezione dei progetti;
b) monitorare l'iter e i risultati dei finanziamenti del Fondo regionale per l'audiovisivo;
c) promuovere e sostenere la formazione professionale;
d) svolgere la funzione di sportello del cinema per le informazioni necessarie all'accesso dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei.
5. La Regione è autorizzata a disporre specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.
6. I criteri e le modalità per la gestione degli interventi e per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 12, sono definiti con regolamento regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 185, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 185, comma 2, L. R. 17/2010
3Comma 6 sostituito da art. 2, comma 79, lettera a), L. R. 11/2011
4Articolo sostituito da art. 2, comma 88, lettera d), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012.
5Le modifiche disposte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012 sono posposte all'1 gennaio 2014, per effetto di quanto disposto dell'art. 305, L.R. 26/2012.
6Non si dà seguito alle modifiche previste dall'art. 2, c. 88, L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione del medesimo comma 88 ad opera dell'art. 58, c. 1, lett. a), L.R. 21/2013.
7Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
8Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015