LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20

Norme in materia di cooperazione sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/11/2006
Materia:
240.04 - Cooperazione

Capo IV
 Strumenti di relazione tra cooperative sociali ed enti pubblici
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 154, lettera p), L. R. 12/2025
Art. 23
 (Convenzione e contenuti essenziali)
1. La convenzione per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) la finalità di creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, la descrizione del servizio oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento;
b) la durata della convenzione;
c) il numero, le qualificazioni e i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato e in particolare del responsabile tecnico e organizzativo dell'attività;
d) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;
e) qualora trattasi di cooperative iscritte contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell'Albo, l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 381/1991, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell'attività prevista dalla convenzione stessa;
f) il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura, la tipologia dello svantaggio e il relativo monte ore di lavoro mensile;
g) il numero delle donne impiegate nelle attività della cooperativa, con particolare riferimento al numero delle donne svantaggiate;
h) i piani individuali di inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i ruoli e i profili professionali di riferimento, le figure di sostegno ritenute necessarie;
i) le modalità di verifica e vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei servizi forniti.
2. Con decreto del Direttore del Servizio competente possono essere approvati schemi-tipo di convenzione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 7, L. R. 27/2007
2Articolo sostituito da art. 8, comma 154, lettera q), L. R. 12/2025
Art. 24
 (Criteri per la selezione delle cooperative sociali con cui concludere le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991)
1. Le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, per importi al netto di IVA inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria per l'affidamento di contratti pubblici, sono stipulate con le cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative.
1 bis. La cooperativa che esegue il servizio deve essere iscritta alla sezione b) dell'Albo regionale delle cooperative.
1 ter. Sono ammessi i raggruppamenti temporanei d'impresa e i consorzi purché ciascuna cooperativa esecutrice del servizio sia iscritta alla sezione b) dell'Albo regionale delle cooperative.
2.  
( ABROGATO )
3. I Comuni, nella scelta del contraente con cui concludere le convenzioni di cui al presente articolo, possono tenere conto del luogo di residenza delle persone svantaggiate coinvolte.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo sono espressamente finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991.
5. Al fine di promuovere, attraverso la continuità, elevati livelli qualitativi delle prestazioni, nonché di supportare coerenti programmi di inserimento lavorativo e sociale delle persone svantaggiate, le convenzioni a esecuzione periodica o continuativa possono avere durata pluriennale.
6. Al fine di garantire l'equilibrio economico della convenzione deve essere inserita una clausola di revisione periodica del prezzo da determinarsi in base alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.
7. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto della convenzione.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 37, comma 8, L. R. 27/2007
2Parole sostituite al comma 6 da art. 101, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
3Parole sostituite al comma 6 da art. 8, comma 13, lettera a), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
4Comma 1 sostituito da art. 8, comma 154, lettera r), L. R. 12/2025
5Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 154, lettera s), L. R. 12/2025
6Comma 1 ter aggiunto da art. 8, comma 154, lettera s), L. R. 12/2025
7Comma 2 abrogato da art. 8, comma 154, lettera t), L. R. 12/2025
8Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 154, lettera u), L. R. 12/2025
9Comma 6 sostituito da art. 8, comma 154, lettera v), L. R. 12/2025
10Parole sostituite al comma 1 ter da art. 8, comma 56, L. R. 13/2025
Art. 25
 (Appalti riservati)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare la partecipazione o l'esecuzione di appalti finalizzati all'integrazione sociale alle cooperative sociali e loro consorzi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e successive modifiche e integrazioni.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 102, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
2Comma 1 sostituito da art. 8, comma 13, lettera b), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
Art. 26
 (Applicazione dei salari convenzionali)
1. Ai fini della presente legge e con particolare riguardo alle convenzioni disciplinate dal presente capo e all'aggiudicazione degli appalti pubblici nel territorio del Friuli Venezia Giulia possono trovare applicazione unicamente i regimi di salari convenzionali autorizzati per il territorio medesimo ai sensi della normativa statale vigente.
Art. 27
 (Bilancio sociale e coinvolgimento)
1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo hanno l'obbligo di redigere annualmente il bilancio sociale, quale condizione per l'accesso agli incentivi previsti dalla presente legge e all'accreditamento di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c).
2.  
( ABROGATO )
(1)
3.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 8, comma 38, L. R. 13/2021
2Comma 3 abrogato da art. 8, comma 38, L. R. 13/2021
Art. 28
 (Verifica dei costi del lavoro e della sicurezza)
1. Nell'ambito della determinazione dei corrispettivi concernenti la fornitura dei beni e servizi di cui all'articolo 24, comma 1, gli enti interessati verificano che il loro valore sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle previste dal Codice dei contratti pubblici.
2. Gli enti interessati valutano altresì i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 103, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 13, lettera c), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
Art. 29
 (Ruolo della cooperazione sociale nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali)
1. Le cooperative sociali e i loro organismi rappresentativi sono coinvolti nella programmazione, progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, secondo le modalità previste dalle norme regionali vigenti in materia, le quali provvedono altresì a disciplinare le modalità di autorizzazione e accreditamento riguardanti l'esercizio di servizi alla persona, il funzionamento di strutture residenziali e semiresidenziali, le modalità di accreditamento, nonché le procedure per l'affidamento dei servizi.
Art. 30
 (Iniziative di formazione professionale)
1. La Regione individua le particolari iniziative formative che possono essere svolte a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale.