LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20

Norme in materia di cooperazione sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/11/2006
Materia:
240.04 - Cooperazione

Capo III
 Interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale
Art. 10
 (Funzioni della Regione)
1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni:
a) la regolamentazione, al fine di determinare le condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14 e di garantirne l'armonia con la normativa europea concernente gli aiuti di stato, la programmazione e l'attuazione degli interventi stessi;
b)   ( ABROGATA )
c) la concessione agli enti pubblici compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, di finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), da determinarsi proporzionalmente al costo sostenuto per l’impiego di lavoratori svantaggiati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) i rapporti internazionali, con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni;
e) il monitoraggio, la verifica e la valutazione della spesa per gli interventi d'incentivazione della cooperazione sociale.
1 bis. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1, lettera c), sono definiti con regolamento.
2. La Regione può concludere intese con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale aventi a oggetto l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a).
3. Nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 1, lettera a), la Regione si attiene ai più avanzati livelli di intervento consentiti dalla normativa europea nei confronti delle imprese sociali.
4. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dalla Direzione centrale competente in materia di cooperazione sociale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 31, L. R. 25/2016
2Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 8, comma 20, L. R. 12/2018
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 43, lettera b), L. R. 13/2022
4Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 109, lettera a), L. R. 7/2024
5Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 8, comma 154, lettera b), L. R. 12/2025
6Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 154, lettera c), L. R. 12/2025
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 69, comma 1, L. R. 4/2016
2Articolo abrogato da art. 2, comma 35, L. R. 25/2016
Art. 12
 (Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale)
1. È istituito presso la Direzione il Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale, di seguito denominato Comitato, con il compito di esprimere pareri e di proporre iniziative in materia di incentivazione alla cooperazione sociale, anche sulla base dei dati di fonte amministrativa forniti dalla Direzione centrale competente in materia di cooperazione, per l'insieme delle questioni che attengono al settore e, in particolare, per ciò che riguarda le condizioni e la qualità del lavoro e l'attuazione delle norme concernenti la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, dura in carica quattro anni e continua a esercitare i propri compiti fino alla costituzione del nuovo Comitato.
3. Il Comitato è composto da:
a) il direttore centrale competente in materia di cooperazione, o altro dirigente suo delegato, che lo presiede;
b) il direttore centrale della salute e delle politiche sociali, o un suo delegato;
c) il direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, o un suo delegato;
d)   ( ABROGATA )
e) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani;
f) un rappresentante designato dalla Federsanità-ANCI Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia;
g) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui all'articolo 20 della legge regionale 79/1982;
h) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle tre organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali;
i) un rappresentante designato congiuntamente dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), e dal Comitato regionale della Federazione nazionale tra le associazioni dei disabili, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione).
4. La mancata designazione, entro trenta giorni dalla richiesta, dei componenti di cui al comma 3, lettere g), h) e i), non costituisce motivo ostativo per la costituzione e il funzionamento del Comitato.
5. Il Comitato è convocato dal suo presidente ovvero su richiesta motivata di più di un terzo dei componenti di cui al comma 3 e si riunisce almeno una volta all'anno.
6. Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti esterni del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
9. Su invito del presidente, possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.
10. Il Comitato può deliberare l'istituzione al proprio interno di gruppi di lavoro destinati all'analisi e all'approfondimento di specifiche tematiche aventi natura di particolare interesse per la cooperazione sociale.
11. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sono attribuite a dipendenti della Direzione di categoria non inferiore a C le funzioni di segretario e di segretario supplente del Comitato.
Note:
1Comma 3 interpretato da art. 34, comma 12, L. R. 27/2007
2Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 6, lettera c), L. R. 16/2010
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 11, comma 6, lettera d), L. R. 16/2010
4Parole sostituite al comma 11 da art. 11, comma 6, lettera e), L. R. 16/2010
5Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
6Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
Art. 13
 (Persone svantaggiate)
1. Ai soli fini dell'ottenimento delle incentivazioni di cui all'articolo 14, si considerano persone svantaggiate:
a) i soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991;
b) altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali.
(1)
2. La condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. È fatto salvo il diritto alla riservatezza.
Note:
1Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 42, comma 1, L. R. 13/2008
Art. 14
 (Interventi contributivi a favore delle cooperative sociali)
1. Gli interventi contributivi di cui al presente articolo sono intesi a sostenere e incentivare la cooperazione sociale regionale, promuovendo, in particolare, la valorizzazione delle cooperative sociali.
2. Alle cooperative sociali e ai consorzi iscritti all'Albo e, limitatamente ai progetti di cui alla lettera c), alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui alla legge regionale 27/2007, sono concessi contributi per le seguenti tipologie di interventi:
a) investimenti aziendali;
b) interventi aventi rilevanza urbanistico-edilizia su beni immobili;
c) servizi di consulenza strategica e progetti di sviluppo e ricerca.
2 bis. I contributi di cui al comma 2 sono concessi anche a fronte di spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. Con regolamento è disciplinata l'ammissibilità di tali spese.
3. Alle cooperative iscritte all'Albo che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, sono concessi inoltre:
a) contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all'articolo 13, finalizzati a favorirne l'inserimento lavorativo;
b)   ( ABROGATA )
c) contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13, considerando tali costi cumulativamente riconducibili ad un’unica iniziativa anche qualora riferibili a diverse tipologie di svantaggio;
d) contributi volti a promuovere lo sviluppo e l'attuazione di efficaci processi di inserimento nella vita sociale attiva delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13.
3 bis. I contributi di cui al comma 3 sono concessi anche a fronte di spese sostenute nell'anno precedente la data di presentazione della domanda. Con regolamento è disciplinata l'ammissibilità di tali spese.
3 ter. I contributi di cui al comma 3 sono concessi in deroga all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4.  
( ABROGATO )
4 bis.  
( ABROGATO )
5. La concessione dei contributi avviene mediante il riparto delle risorse finanziarie disponibili, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti con regolamento.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 37, comma 5, L. R. 27/2007
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 69, comma 1, L. R. 4/2016
3Comma 4 sostituito da art. 2, comma 8, L. R. 24/2016
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 14/2017
5Integrata la disciplina della lettera a) del comma 3 da art. 2, comma 25, L. R. 37/2017
6Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 2, comma 27, L. R. 37/2017
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 110, L. R. 45/2017
8Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 18, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, c. 19, L.R. 12/2018.
9Integrata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 1, comma 13, L. R. 14/2018
10Integrata la disciplina del comma 3 da art. 1, comma 13, L. R. 14/2018
11Integrata la disciplina del comma 3 da art. 1, comma 49, L. R. 14/2018
12Vedi la disciplina transitoria della lettera a) del comma 2, stabilita da art. 2, comma 38, L. R. 20/2018
13Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 84, comma 1, L. R. 9/2019
14Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 8, comma 36, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 37, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 43, lettera c), L. R. 13/2022
17Lettera c bis) del comma 2 abrogata da art. 8, comma 43, lettera d), L. R. 13/2022
18Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 43, lettera e), L. R. 13/2022
19Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 8, comma 43, lettera f), L. R. 13/2022
20Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 114, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
21Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 114, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
22Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 8, comma 109, lettera b), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
23Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 8, comma 109, lettera c), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
24Comma 4 abrogato da art. 8, comma 109, lettera c), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
25Comma 4 bis abrogato da art. 8, comma 109, lettera c), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
26Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 154, lettera d), L. R. 12/2025
27Comma 2 sostituito da art. 8, comma 154, lettera e), L. R. 12/2025
28Comma 5 sostituito da art. 8, comma 154, lettera f), L. R. 12/2025
Art. 15
 (Obblighi dei beneficiari)
1. Ai fini della concessione degli incentivi di cui all’articolo 14, il beneficiario:
a) rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
b) applica nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrisponde ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001;
c)   ( ABROGATA )
c bis) ha approvato il bilancio sociale;
c ter) non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né è sottoposta a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria;
c quater) non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
1 bis. Il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 è dichiarato in sede di istanza di contributo dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La dichiarazione del rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro assolve anche agli obblighi di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).
1 ter. Con regolamento è definita la modalità di verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, anche in deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000.
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
3 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 37, comma 6, L. R. 27/2007
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
3Comma 3 bis aggiunto da art. 96, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 114, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 114, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Lettera c ter) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 114, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Lettera c quater) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 114, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8Parole sostituite al comma 3 bis da art. 8, comma 114, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 154, lettera g), L. R. 12/2025
10Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 154, lettera h), L. R. 12/2025 . Le modifiche si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2025, ai sensi dell'art. 8, c. 155 della medesima legge.
11Comma 1 ter aggiunto da art. 8, comma 154, lettera h), L. R. 12/2025 . Le modifiche si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2025, ai sensi dell'art. 8, c. 155 della medesima legge.
12Comma 2 abrogato da art. 8, comma 154, lettera i), L. R. 12/2025
13Comma 3 abrogato da art. 8, comma 154, lettera i), L. R. 12/2025
14Comma 3 bis abrogato da art. 8, comma 154, lettera i), L. R. 12/2025
Art. 16
 (Rendicontazione della spesa)
1. La rendicontazione concernente i contributi di cui all'articolo 14, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative a immobili, è presentata con le modalità stabilite dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000.
1 bis. La rendicontazione concernente i contributi di cui all'articolo 14, relativa ai soli contributi per spese di investimento relative a immobili, è presentata con le modalità stabilite dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000.
2. Il Servizio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione in originale della documentazione di cui al comma 1.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 97, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 43, lettera g), L. R. 13/2022
3Comma 1 sostituito da art. 8, comma 154, lettera j), L. R. 12/2025
4Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 154, lettera k), L. R. 12/2025
5Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 154, lettera l), L. R. 12/2025
Art. 17
 (Vincolo per le imprese beneficiarie di incentivi)
1. Con regolamento è definita la modalità di verifica dei vincoli per le imprese beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 14.
2.  
( ABROGATO )
(7)
3. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
2Parole soppresse al comma 4 da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
3Articolo sostituito da art. 8, comma 8, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Rubrica dell'articolo modificata da art. 8, comma 43, lettera h), L. R. 13/2022
5Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 43, lettera i), L. R. 13/2022
6Comma 1 sostituito da art. 8, comma 154, lettera m), L. R. 12/2025 . Le modifiche si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2025, ai sensi dell'art. 8, c. 155 della medesima legge.
7Comma 2 abrogato da art. 8, comma 154, lettera n), L. R. 12/2025
Art. 18
 (Norme specifiche riguardanti i procedimenti contributivi aventi a oggetto beni immobili)
1. I contributi di cui all’articolo 14, comma 2, lettera b), qualora interessino interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), sono concessi a condizione che sussista la conformità urbanistico-edilizia e le condizioni di agibilità e utilizzo dell’intervento. Per tali interventi non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
(7)
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
(9)
6.  
( ABROGATO )
7. Con riferimento al finanziamento di strutture destinate alla realizzazione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi, le disposizioni del presente articolo sono integrate dalla vigente normativa di settore.
8. Le iniziative finanziate concernenti la realizzazione delle strutture di cui al comma 7 devono essere coerenti con gli obiettivi, le priorità e i fabbisogni definiti dalla programmazione regionale di settore.
9.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
2Parole soppresse al comma 6 da art. 99, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
4Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 43, lettera j), L. R. 13/2022
5Comma 1 sostituito da art. 8, comma 109, lettera d), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
6Comma 2 abrogato da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
7Comma 3 abrogato da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
8Comma 4 abrogato da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
9Comma 5 abrogato da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
10Comma 6 abrogato da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
11Comma 9 abrogato da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
12Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 154, lettera o), L. R. 12/2025
Art. 19
 (Effetti della cancellazione dall'Albo delle cooperative beneficiarie)
1. Fatti salvi gli altri effetti previsti dalla presente legge, ai provvedimenti di cui all'articolo 6 sono connessi, con riferimento agli incentivi di cui al presente capo, i seguenti effetti:
a) la cancellazione dall'Albo che intervenga durante il periodo di vigenza del vincolo di destinazione, comporta la decadenza dagli incentivi concessi con conseguente obbligo di restituzione proporzionale del contributo; alle somme richieste in restituzione si applicano le disposizioni di cui all' articolo 49 della legge regionale 7/2000 ;
b) nei casi di contributi pluriennali, la cancellazione intervenuta dopo il termine di scadenza del vincolo di destinazione comporta la revoca dell'incentivo dalla data della cancellazione medesima.
(2)
Note:
1Articolo sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 21/2013
2Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 100, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
Art. 20
 (Agevolazioni fiscali e priorità nell'ammissione agli incentivi)
1. La Regione concede alle cooperative sociali iscritte all'Albo agevolazioni fiscali da determinare annualmente con legge regionale.
2. Con regolamenti regionali sono stabilite priorità a favore delle cooperative sociali per l'accesso agli incentivi di settore.
Art. 21
 (Norma di rinvio)
1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo, si applicano il titolo II e il titolo III della legge regionale 7/2000.