Art. 3
(Istituzione dell'Albo regionale delle cooperative sociali)
1. È istituito presso il Servizio competente in materia di cooperazione sociale l'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo.
2.
L'Albo è pubblico e si articola nelle seguenti sezioni:
a) cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi;
b) cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
2 bis.
Tra i servizi indicati alla lettera a) del comma 2 sono incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112
(Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106).
3. Le cooperative sociali che svolgono ambedue le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono iscritte sia nella sezione a) che nella sezione b) dell'Albo, a condizione che nello statuto sia esplicitamente indicato il collegamento funzionale tra la tipologia di svantaggio dei lavoratori da inserire e gli ambiti di attività socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in modo che sia garantito l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità di cui all'
articolo 1 della legge 381/1991, e previa verifica della sussistenza della netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate. In tal caso la sussistenza del requisito della percentuale minima di lavoratori svantaggiati prevista dalla
legge 381/1991 è determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l'attività di tipo b).
4.
L'iscrizione all'Albo costituisce condizione per:
a) la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), e agli articoli 22, 23 e 24;
d) l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla normativa regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 6, lettera a), L. R. 16/2010
2Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 1, L. R. 21/2013
3Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 8, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 43, lettera a), L. R. 13/2022
Art. 4
1. Possono essere iscritti all'Albo le cooperative sociali e i loro consorzi aventi sede legale nella regione che risultano iscritti nella sezione cooperative a mutualità prevalente del Registro regionale delle cooperative, ai sensi dell'articolo 111 septies delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie.
2.
Per ottenere l'iscrizione, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare domanda al Servizio competente in materia di cooperazione, di seguito Servizio, indicando:
a) la sezione dell'Albo prescelta, nonché gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera o intende operare;
b) il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative;
c) le caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione a) dell'Albo.
3.
Alla domanda devono essere allegati:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la composizione della compagine sociale suddivisa per tipologia di soci;
b) per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione b) dell'Albo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la presenza al proprio interno dei lavoratori svantaggiati nel rispetto delle percentuali minime previste dalla
legge 381/1991.
4. Limitatamente ai casi di attività plurima richiamati dall'articolo 3, la Direzione verifica la sussistenza degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, tramite l'acquisizione della risultanza dell'attività di revisione.
6. Il Servizio ha facoltà di richiedere in fase istruttoria il completamento o la rettifica della domanda o integrazioni della documentazione, individuando i termini per l'adempimento.
7. Con provvedimento motivato, comunicato alla cooperativa o consorzio interessato, il Servizio rifiuta l'iscrizione per decorso dei termini di cui al comma 6, ovvero per la carenza dei requisiti previsti dalla legge.
8. L'iscrizione all'Albo viene disposta con decreto del direttore del Servizio.
9. Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione alla cooperativa sociale o al consorzio interessato.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 37, comma 4, L. R. 27/2007
2Comma 1 sostituito da art. 37, comma 1, L. R. 27/2007
3Parole sostituite al comma 2 da art. 37, comma 1, L. R. 27/2007
4Comma 5 sostituito da art. 37, comma 1, L. R. 27/2007
5Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 6, lettera b), L. R. 16/2010
6Parole sostituite al comma 2 da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
7Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
8Comma 5 abrogato da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
9Parole sostituite al comma 6 da art. 67, comma 1, lettera d), L. R. 21/2013
10Parole sostituite al comma 7 da art. 67, comma 1, lettera d), L. R. 21/2013
11Parole soppresse al comma 8 da art. 67, comma 1, lettera e), L. R. 21/2013
12Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
13Parole soppresse al comma 7 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014
Art. 5
( ABROGATO )
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 68, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
2Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
3Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
4Comma 4 abrogato da art. 68, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
5Comma 5 sostituito da art. 68, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
6Articolo abrogato da art. 8, comma 2, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 6
(Cancellazione dall'Albo regionale)
1.
Con decreto del direttore del Servizio è disposta la cancellazione dall'Albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi qualora, anche a seguito di attività di revisione ordinaria o straordinaria prevista dagli articoli 14 e 15 della
legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27
(Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), risulti accertato il verificarsi di una delle seguenti ipotesi, per un periodo di tempo continuativo non inferiore a un anno solare:
a)
la percentuale dei lavoratori svantaggiati sia inferiore a quella prevista dall'
articolo 4 della legge 381/1991
, per le cooperative iscritte all'Albo nella sezione b);
2.
Con decreto del direttore del Servizio è, altresì, disposta la cancellazione dall'Albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi nei seguenti casi:
a)
qualora sia stata disposta la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative istituito con la
legge regionale 27/2007
;
b) qualora sia stato disposto lo scioglimento della cooperativa sociale o del consorzio per atto volontario, ovvero, per provvedimento della Giunta regionale;
d) qualora la sede legale sia stata trasferita al di fuori del territorio regionale.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 37, comma 2, L. R. 27/2007
2Comma 5 bis aggiunto da art. 37, comma 2, L. R. 27/2007
3Parole aggiunte al comma 5 da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 75, comma 1, L. R. 26/2012
5Comma 5 abrogato da art. 2, comma 81, L. R. 27/2012
6Comma 5 bis abrogato da art. 2, comma 81, L. R. 27/2012
7Comma 1 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
8Comma 2 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
9Comma 4 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
10Comma 7 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
11Comma 3 sostituito da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
12Comma 6 sostituito da art. 69, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
13Articolo sostituito da art. 8, comma 2, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 8
(Tenuta dell'Albo e pubblicità)
1. Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo sono svolte da un dipendente della Direzione di categoria non inferiore alla D, nominato in qualità di Conservatore dell'Albo dalla Giunta regionale, che nelle medesime forme provvede a nominare il suo sostituto.
1 bis. Il Conservatore è responsabile della tenuta dell'Albo e deve convalidare con la propria firma le annotazioni prescritte dalla presente legge, rilascia d'ufficio il certificato di iscrizione e provvede alle pubblicazioni previste dai commi seguenti. Nella tenuta dell'Albo non sono ammesse cancellazioni o abrasioni.
2. I provvedimenti di iscrizione e cancellazione sono pubblicati per estratto sul sito web della Regione.
3. L'Albo viene pubblicato sul sito web della Regione.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 37, comma 3, L. R. 27/2007
2Comma 1 bis aggiunto da art. 37, comma 3, L. R. 27/2007
3Parole sostituite al comma 2 da art. 71, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
4Parole soppresse al comma 3 da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013