LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20

Norme in materia di cooperazione sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/11/2006
Materia:
240.04 - Cooperazione

Art. 4
 (Iscrizione all'Albo)
1. Possono essere iscritti all'Albo le cooperative sociali e i loro consorzi aventi sede legale nella regione che risultano iscritti nella sezione cooperative a mutualità prevalente del Registro regionale delle cooperative, ai sensi dell'articolo 111 septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.
2. Per ottenere l'iscrizione, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare domanda al Servizio competente in materia di cooperazione, di seguito Servizio, indicando:
a) la sezione dell'Albo prescelta, nonché gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera o intende operare;
b) il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative;
c) le caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione a) dell'Albo.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la composizione della compagine sociale suddivisa per tipologia di soci;
b) per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione b) dell'Albo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la presenza al proprio interno dei lavoratori svantaggiati nel rispetto delle percentuali minime previste dalla legge 381/1991.
4. Limitatamente ai casi di attività plurima richiamati dall'articolo 3, la Direzione verifica la sussistenza degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, tramite l'acquisizione della risultanza dell'attività di revisione.
5.  
( ABROGATO )
6. Il Servizio ha facoltà di richiedere in fase istruttoria il completamento o la rettifica della domanda o integrazioni della documentazione, individuando i termini per l'adempimento.
7. Con provvedimento motivato, comunicato alla cooperativa o consorzio interessato, il Servizio rifiuta l'iscrizione per decorso dei termini di cui al comma 6, ovvero per la carenza dei requisiti previsti dalla legge.
8. L'iscrizione all'Albo viene disposta con decreto del direttore del Servizio.
9. Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione alla cooperativa sociale o al consorzio interessato.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 37, comma 4, L. R. 27/2007
2Comma 1 sostituito da art. 37, comma 1, L. R. 27/2007
3Parole sostituite al comma 2 da art. 37, comma 1, L. R. 27/2007
4Comma 5 sostituito da art. 37, comma 1, L. R. 27/2007
5Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 6, lettera b), L. R. 16/2010
6Parole sostituite al comma 2 da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
7Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
8Comma 5 abrogato da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
9Parole sostituite al comma 6 da art. 67, comma 1, lettera d), L. R. 21/2013
10Parole sostituite al comma 7 da art. 67, comma 1, lettera d), L. R. 21/2013
11Parole soppresse al comma 8 da art. 67, comma 1, lettera e), L. R. 21/2013
12Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
13Parole soppresse al comma 7 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014