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Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20

Norme in materia di cooperazione sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/11/2006
Materia:
240.04 - Cooperazione

Art. 33
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 8, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 30, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.360.1.2992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 8551 e 8552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.