Art. 23
(Convenzione e contenuti essenziali)
01. Gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, possono stipulare convenzioni finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate ai sensi dell'
articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.
02. Al fine di promuovere, attraverso la continuità, elevati livelli qualitativi delle prestazioni, nonché di supportare coerenti programmi di inserimento od occupazione delle persone svantaggiate, le convenzioni possono avere durata pluriennale.
1.
La convenzione per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, contiene i seguenti elementi essenziali:
a) la descrizione delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'
articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, la descrizione del servizio oggetto della convenzione e delle condizioni di esecuzione dello stesso;
b) la durata della convenzione;
c)
( ABROGATA )
d)
( ABROGATA )
e)
( ABROGATA )
f) il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura o servizio e la percentuale di persone svantaggiate impiegate nell'attività della cooperativa esecutrice alla data di stipula della convenzione;
g)
( ABROGATA )
h) la descrizione delle modalità di inserimento od occupazione delle persone svantaggiate impegnate nella fornitura o servizio, comprensiva dell'indicazione della tipologia dello svantaggio e delle figure di sostegno ritenute necessarie;
i) le modalità di verifica e vigilanza delle finalità di creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
i bis) l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori;
i ter) le modalità di revisione periodica del prezzo da stabilirsi in base ai principi della contrattualistica pubblica.
2. Con decreto del Direttore del Servizio competente possono essere approvati schemi-tipo di convenzione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 7, L. R. 27/2007
2Articolo sostituito da art. 8, comma 154, lettera q), L. R. 12/2025
3Comma 01 aggiunto da art. 7, comma 10, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
4Comma 02 aggiunto da art. 7, comma 10, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
5Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 10, lettera e), numero 1), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
6Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 10, lettera e), numero 2), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
7Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 10, lettera e), numero 3), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
8Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 10, lettera e), numero 3), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
9Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 10, lettera e), numero 3), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
10Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 10, lettera e), numero 4), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
11Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 10, lettera e), numero 5), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
12Lettera h) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 10, lettera e), numero 6), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
13Parole sostituite alla lettera i) del comma 1 da art. 7, comma 10, lettera e), numero 7), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
14Lettera i bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 10, lettera e), numero 8), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
15Lettera i ter) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 10, lettera e), numero 8), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.