Art. 18
(Norme specifiche riguardanti i procedimenti contributivi aventi a oggetto beni immobili)
1. I contributi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), qualora interessino interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato. Per tali interventi non trova applicazione l'
articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
7. Con riferimento al finanziamento di strutture destinate alla realizzazione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi, le disposizioni del presente articolo sono integrate dalla vigente normativa di settore.
8. Le iniziative finanziate concernenti la realizzazione delle strutture di cui al comma 7 devono essere coerenti con gli obiettivi, le priorità e i fabbisogni definiti dalla programmazione regionale di settore.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
2Parole soppresse al comma 6 da art. 99, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
4Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 43, lettera j), L. R. 13/2022
5Comma 1 sostituito da art. 8, comma 109, lettera d), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
6Comma 2 abrogato da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
7Comma 3 abrogato da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
8Comma 4 abrogato da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
9Comma 5 abrogato da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
10Comma 6 abrogato da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
11Comma 9 abrogato da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.