LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20

Norme in materia di cooperazione sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/11/2006
Materia:
240.04 - Cooperazione

Art. 16
 (Rendicontazione della spesa)
1. La rendicontazione concernente i contributi di cui all'articolo 14, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative a immobili, è presentata con le modalità stabilite dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000.
1 bis. La rendicontazione concernente i contributi di cui all'articolo 14, relativa ai soli contributi per spese di investimento relative a immobili, è presentata con le modalità stabilite dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000.
2. Il Servizio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione in originale della documentazione di cui al comma 1.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 97, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 43, lettera g), L. R. 13/2022
3Comma 1 sostituito da art. 8, comma 154, lettera j), L. R. 12/2025
4Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 154, lettera k), L. R. 12/2025
5Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 154, lettera l), L. R. 12/2025