LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20

Norme in materia di cooperazione sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/11/2006
Materia:
240.04 - Cooperazione

Art. 15
 (Obblighi dei beneficiari)
1. La concessione degli incentivi di cui all'articolo 14 è subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente all'istanza di contributo resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale o loro consorzio, con la quale si attesta che il beneficiario:
a) rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
b) applica nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrisponde ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001;
c)   ( ABROGATA )
c bis) ha approvato il bilancio sociale;
c ter) non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né è sottoposta a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria;
c quater) non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
2. Dopo la concessione degli incentivi di cui all'articolo 14 il beneficiario è tenuto a presentare annualmente dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con le quali si attestano i fatti di cui al comma 1 con riferimento ai due anni successivi alla concessione medesima.
3. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 è causa di decadenza dalla concessione degli incentivi. Ove questi siano stati già erogati, il beneficiario dei contributi e l'autore delle dichiarazioni sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.
3 bis. Al momento della concessione dei contributi e nei due anni successivi la concessione medesima l'organo concedente verifica che la cooperativa sociale ovvero il consorzio beneficiario mantenga l'iscrizione all'Albo e adempia agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Il mancato adempimento di tali obblighi è causa di decadenza dalla concessione degli incentivi. Ove questi siano stati già erogati il beneficiario dei contributi è tenuto a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 37, comma 6, L. R. 27/2007
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
3Comma 3 bis aggiunto da art. 96, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 114, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 114, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Lettera c ter) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 114, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Lettera c quater) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 114, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8Parole sostituite al comma 3 bis da art. 8, comma 114, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.