LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  23/01/2006
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 9
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), come modificato dall'articolo 8, comma 106, della legge regionale 2/2000, sono aggiunte, in fine, le parole: <<Ai fini dell'utilizzo dei beni gli enti sono autorizzati a dotare i beni stessi di servizi complementari e di supporto, purché non prevalenti, all'espletamento delle attività volte al perseguimento di finalità di interesse pubblico, anche con affidamento a terzi o attraverso altra forma di gestione mista pubblico-privato compreso il sistema del project financing.>>.
4. All'articolo 6 della legge regionale 57/1971 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma, come sostituito dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11/1999, le parole: <<lire 70 milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<75.000 euro>>;
b) al terzo comma, come sostituito dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 11/1999, le parole: <<lire 70 milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<75.000 euro>>; le parole: <<lire 1 miliardo>> sono sostituite dalle seguenti: <<1 milione di euro>> e le parole: <<importi compresi tra lire 70 milioni ed 1 miliardo>> sono sostituite dalle seguenti: <<importi compresi tra 75.000 euro e 1 milione di euro>>.
5. Al comma 53 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2005, dopo le parole: <<alle procedure>> sono aggiunte le seguenti: <<relative ai beni non ancora trasferiti alla società di cui al comma 51, e>>.
6. Al fine di garantire la continuità operativa del Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil con il completo impiego delle risorse ad esso destinate, nell'ambito della gestione affidata al commissario straordinario istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), come modificato dall'articolo 7, comma 27, della legge regionale 23/2002, all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 13, della legge regionale 14/2003, le parole: <<31 dicembre 2005>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2008>>.
7. Per la presentazione delle domande di acquisto degli alloggi di cui all'articolo 65 (Alloggi di proprietà regionale destinati a particolari categorie) della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, da parte dei soggetti nello stesso articolo indicati, si applica il termine previsto dalla vigente normativa statale per le analoghe operazioni effettuate dallo Stato. Sono fatte salve le domande di acquisto già presentate entro i suddetti termini anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
8. I canoni di locazione relativi al periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e quella di stipulazione del contratto di vendita sono considerati quali anticipazioni sul prezzo di acquisto, relativamente agli alloggi per i quali non abbia ancora avuto luogo la stipulazione dei contratti di vendita.
9. Le entrate derivanti dalla vendita degli alloggi di cui al comma 7, sono introitati all'unità previsionale di base 4.1.560 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 1299 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. I canoni di locazione degli alloggi di cui al comma 7, dovuti dai soggetti nello stesso comma indicati, sono determinati con applicazione della disciplina prevista dal comma 8 ter, dell'articolo 5, del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415 (Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, dalla legge 507/1995.
11. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 10, sono introitate all'unità previsionale di base 3.2.519 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 751 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Le entrate rinvenienti dalle operazioni di cui all'articolo 7, comma 29, della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (Legge finanziaria 2005), previste dall'articolo 1, tabella A1, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2006 sulla unità previsionale di base 4.1.1876 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1769 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono destinate alla copertura delle spese autorizzate per l'anno 2006 che sono di seguito elencate:
autorizzazione artUPBcapitololimiteimporto
1 tab A 310.1.260.2.22864920.000.000,00
6 tab D5.2.350.2.192379213230.000,00
6 tab D5.2.350.2.19237984464.816,21
6 tab D5.2.350.2.193380013230.000,00
6 tab D4.2.340.2.4333356131.000.000,00
7 tab E8.7.300.2.3276136101.000.000,00
8 comma 7311.8.330.2.251093500.000,00
8 comma 7611.8.330.2.51410941250.000,00
8 comma 9414.1.360.2.248090951200.000,00
8 comma 11314.4.360.2.4589971200.000,00
8 tab F11.1.330.2.3526293250.000,00
8 tab F12.2.360.2.3087810750.000,00
8 tab F12.2.360.2.3087813100.000,00
8 tab F10.1.360.2.331802020.000.000,00
8 tab F13.2.360.2.35687021.500.000,00
8 tab F14.4.360.2.4589922500.000,00
8 tab F14.2.360.2.4879130limitatamente a 750.000,00
8 tab F14.2.360.2.11009146limitatamente a 1.740.183,79
8 tab F14.4.360.2.130592736335.000,00


13. 
( ABROGATO )
(1)
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 23, della legge regionale 7/1981, come da ultimo sostituito dal comma 13, fanno carico all'unità previsionale di base 6.2.190.1.2069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 886 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15.
Il comma 1 dell'articolo 171 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), è sostituito dal seguente:
<<1. Nell'ambito dell'attività statistica prevista dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), l'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire per:
a) lo svolgimento di indagini e rilevazioni anche per l'acquisizione di conoscenze in merito alla realtà sociale, economica e territoriale della regione, sia direttamente che mediante stipula di convenzioni con enti, istituti e centri di ricerca;
b) l'acquisizione di dati, incluso il relativo software operativo, dall'ISTAT e da altri enti, istituti e centri di ricerca specializzati.>>.

16. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 171 della legge regionale 5/1994, come sostituito dal comma 15, fanno carico all'unità previsionale di base 6.2.190.1.74 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1950 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17.
Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)) è sostituito dal seguente:
<<2. Affluiscono altresì al bilancio del Consiglio regionale, per la conseguente attribuzione al Co.Re.Com, le assegnazioni disposte dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 7.>>.

18. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11/2001, come sostituito dal comma 17, è iscritto lo stanziamento di 24.127,99 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 6.2.260.1.5000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4000 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Corrispondentemente alla Tabella A1, approvata con l'articolo 1, comma 1, è prevista l'entrata di pari importo iscritta sull'unità previsionale di base 2.3.2000 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1010 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. L'Amministrazione regionale può ricoprire i posti disponibili nell'ambito della categoria D, posizione economica D1, profilo professionale specialista tecnico a indirizzo medico, veterinario e farmaceutico, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate dagli enti del Servizio sanitario regionale, previa intesa con gli enti medesimi e purché sia rispettato l'obbligo di scorrimento delle graduatorie. I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio qualora non accettino l'assunzione presso l'Amministrazione regionale.
20. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 21/2005, la parola: <<dieci>> è sostituita dalla seguente: <<venticinque>>.
21. Gli oneri derivanti da quanto disposto ai commi 19 e 20 fanno carico all'unità previsionale di base 51.1.280.1.3501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 3550, 3551 e 3561 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; all'unità previsionale di base 51.1.280.1.3651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 3552 e 3553 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e all'unità previsionale di base 51.1.250.1.3659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9670 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8/2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) le parole: <<di categoria C>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino alla categoria D>>;
b) alla lettera d) le parole: <<di categoria C>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino alla categoria C>>;
c) alla lettera e) le parole: <<di categoria C>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino alla categoria C>>.
23.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:
<<2. Qualora a un gruppo appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d).>>.

24.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 52/1980, è inserito il seguente:
<<2bis. Qualora al gruppo misto appartenga un solo consigliere non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).>>.

25. 
( ABROGATO )
26.
Dopo l'articolo 8 della legge regionale 52/1980 è inserito il seguente:
<<Art. 8 bis
 
1. Al fine di snellire e semplificare le procedure di rendicontazione, i beni strumentali acquisiti dai soggetti beneficiari con i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari) e all'articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 sono soggetti a inventario solo nel caso si tratti di beni mobili soggetti a iscrizione nei pubblici registri ai sensi del codice civile.
2. Con regolamento di esecuzione si provvede alla disciplina del trasferimento dei beni risultanti dall'inventario di cui al comma 1 al patrimonio del Consiglio regionale per l'utilizzo ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 52/1980.>>.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere per l'analisi di impatto della regolazione, nonché per lo sviluppo di programmi che promuovono la qualità e la semplificazione amministrativa, spese relative ad acquisti di beni e servizi, ivi inclusi gli interventi per la formazione professionale e la consulenza a istituti, enti e società o esperti particolarmente qualificati in materia.
28. Per le finalità di cui al comma 27, è autorizzata la spesa complessiva di 89.400 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2006 e 29.700 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008, a carico all'unità previsionale di base 52.2.190.1.833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 582 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali), come inserito dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 11/2000, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.250.1.474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9827 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
30. Nell'ambito dell'adeguamento delle procedure di Tesoreria regionale, propedeutico all'introduzione dei titoli in forma informatizzata, i ruoli di spesa fissa e gli ordini di accreditamento sono trasmessi in Tesoreria regionale esclusivamente in forma cartacea.
31.
Dopo l'articolo 14 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), è inserito il seguente:
<<Art. 14 bis
 (Spese monitoraggio mercato finanziario)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative all'acquisizione di un prodotto informatico per il monitoraggio in tempo reale sul mercato finanziario dei tassi di interesse, ai fini della loro valutazione in relazione all'emissione dei prestiti obbligazionari di cui all'articolo 14 e per consentire operazioni di finanza derivata.
2. Gli impegni di spesa relativi agli oneri di cui al comma 1 sono assunti nel limite dell'intero stanziamento finanziario previsto nel bilancio pluriennale.>>.

32. Per le finalità previste dall'articolo 14 bis, comma 1, della legge regionale 20/1999, come inserito dal comma 31, è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.250.1.474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1211 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
33. Al comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 15/2005, le parole: <<all'attività di supporto prestata nonché al personale>> sono sostituite dalle seguenti: <<al personale e alla relativa attività>>.
34. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 11, della legge regionale 15/2005, come modificato dal comma 33, continuano a far carico all'unità previsionale di base 52.2.260.1.1637 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9898 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35. Alla chiusura dell'esercizio i funzionari delegati trasmettono alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie i prospetti contenenti i dati relativi a tutti gli ordini di accreditamento emessi a favore di ciascun funzionario delegato, ai fini della verifica di concordanza con i dati relativi ai pagamenti e della emissione dei modelli relativi al trasporto degli ordini di accreditamento.
36. Al comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), come sostituito dall'articolo 1, comma 13, della legge regionale 1/2005, la parola <<legale>> è soppressa.
37. I contributi straordinari autorizzati con legge regionale 1/2005, e rifinanziati dalla presente legge, sono erogati secondo le modalità già previste per le iniziative dell'anno 2005 per gli importi indicati nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006.
38. Alla legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
<<Art. 7
 (Sanzioni)
1. Per le violazioni di cui all'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662), e successive modifiche e integrazioni, trovano applicazione il sistema sanzionatorio ivi previsto nonché le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).>>;

b) l'articolo 8 è abrogato.
39. La documentazione richiesta a sostegno delle assegnazioni contributive nell'ambito del regime europeo <<de minimis>>, per quanto concerne il dettaglio della quota già ottenuta nell'ultimo triennio, può essere sostituita da una autocertificazione sintetica di non superamento del limite qualora il beneficiario non abbia usufruito complessivamente, compreso il contributo di cui è fatta richiesta, di importi superiori alla metà del limite massimo consentito.
40. Al comma 25 dell'articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono aggiunte, in fine, le parole: <<UPB 4.3.579 - capitolo 1534 - 67.406 euro>>.
41. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), i capitoli 140, 141, 144, 3545, 3548, 3550, 3561, 3562, 3591, 9667, 9668 e 9670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è inserito nell'elenco n. 1 <<Spese obbligatorie>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
42. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, i capitoli 140, 141, 144, 582, 1211, 3550, 3551, 3552, 3553, 3561, 3562, 3591, 9667, 9668 e 9670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell'elenco n. 3 <<Spese di funzionamento>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
43. 
( ABROGATO )
(2)
44. 
( ABROGATO )
(3)
45. 
( ABROGATO )
(4)
46. 
( ABROGATO )
(5)
47. 
( ABROGATO )
(6)
48. 
( ABROGATO )
(7)
49. 
( ABROGATO )
(8)
50. 
( ABROGATO )
(9)
51. 
( ABROGATO )
52. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Comma 13 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
2Comma 43 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
3Comma 44 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
4Comma 45 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
5Comma 46 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
6Comma 47 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
7Comma 48 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
8Comma 49 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
9Comma 50 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
10Comma 51 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
11Comma 1 abrogato da art. 65, comma 1, lettera j), L. R. 11/2015
12Comma 2 abrogato da art. 65, comma 1, lettera j), L. R. 11/2015
13Comma 25 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 16/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 2 bis della L.R. 8/2000.