LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/01/2006
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2 ter
 (Detrazioni IRAP applicabili sul territorio regionale per soggetti che effettuano erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito nei confronti dei trust di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2024, ai soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che alla chiusura del periodo d'imposta considerato hanno effettuato erogazioni liberali, donazioni ovvero atti a titolo gratuito nei confronti di trust costituiti sul territorio regionale ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), si applica all'imposta regionale sulle attività produttive, riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, una detrazione pari all'80 per cento dell'importo corrisposto a tale titolo entro il limite massimo di 10.000 euro annui.
2. Le erogazioni liberali, le donazioni ovvero gli atti a titolo gratuito effettuate nei confronti di trust costituiti ai sensi della legge 112/2016 che assumono rilievo ai fini della detrazione di cui al comma 1, sono le erogazioni liberali, le donazioni ovvero gli atti a titolo gratuito nei confronti di trust costituiti ai sensi della legge 112/2016 per i quali la normativa vigente preveda l'applicazione di detrazioni o deduzioni ai fini delle imposte sui redditi.
3. La detrazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure al regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure al regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura e ai sensi della normativa europea di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.