LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/01/2006
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 11
 (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea)
1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima.