Altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale
Art. 7
(Consulta regionale per l'educazione continua in medicina)
1. È istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Consulta regionale per l'educazione continua in medicina, con il compito di analizzare i bisogni formativi dei professionisti della sanità coinvolti nel processo di formazione continua di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e di contribuire all'individuazione degli obiettivi formativi.
2.
La Consulta è composta da:
a) l'Assessore alla salute e protezione sociale, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un componente designato congiuntamente dalle Aziende per i servizi sanitari;
c) un componente designato congiuntamente dalle Aziende ospedaliere;
d) un componente designato congiuntamente dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;
e) un componente designato dall'Università degli studi di Trieste;
f) un componente designato dall'Università degli studi di Udine;
g) due componenti designati congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, di cui uno per la professione medica e uno per la professione odontoiatrica;
h) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici veterinari;
i) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei biologi;
j) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei farmacisti;
k) un componente designato dall'Ordine regionale degli psicologi;
l) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei chimici;
m) un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia;
n) un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali delle ostetriche;
o) un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali dei tecnici sanitari di radiologia;
p) un componente designato dall'Associazione nazionale tecnici di laboratorio;
q) un componente designato dall'Associazione italiana tecnici audiometristi;
r) un componente designato dall'Associazione italiana tecnici neurofisiopatologia;
s) un componente designato dall'Associazione italiana fisioterapisti;
t) un componente designato dall'Associazione unione nazionale personale ispettivo sanitario d'Italia;
u) un componente designato dall'Associazione nazionale educatori professionali;
v) un componente designato dall'Associazione nazionale dietisti;
w) un componente designato dalla Federazione logopedisti italiani - Triveneto;
x) un componente designato dall'Associazione italiana ortottisti assistenti in oftalmologia;
y) un componente designato dall'Associazione italiana terapisti occupazionali;
z) un componente designato dal Centro regionale di formazione per l'area della medicina generale;
aa) un componente designato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
bb) un componente designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;
cc) un componente designato dall'Agenzia regionale della sanità.
3. La Consulta è costituita con decreto del direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale e dura in carica tre anni. I componenti possono essere riconfermati.
4. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, quantificato con il decreto di costituzione della Consulta, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.
5. La mancata partecipazione senza giustificativo motivo ad almeno quattro sedute consecutive della Consulta comporta la decadenza del componente, che viene sostituito con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
6. Le funzioni di segreteria della Consulta sono assicurate dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.
Art. 21
6. La
lettera a) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 20/2005 è sostituita dalla seguente:
<<a) un coordinatore pedagogico o coordinatore di servizi per la prima infanzia pubblici per ciascun territorio provinciale, e due coordinatori pedagogici o coordinatori di servizi per la prima infanzia del privato sociale e privati, designati dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;>>.
10.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005, è inserito il seguente:
<<2 bis. Limitatamente all'anno scolastico 2006-2007, il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati.>>.
16. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 hanno l'effetto di ripristinare la vigenza delle disposizioni già abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 20/2005, nel testo vigente a tale data.
18. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 hanno l'effetto di ripristinare la vigenza delle disposizioni già abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 20/2005, nel testo vigente a tale data, fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalità di cui all'
articolo 13, comma 11, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002). A tal fine, il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi viene fissato, per tale annualità, al 15 dicembre 2006.
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
2Comma 17 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
3Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41) ed entra in vigore il 15/10/2009.
Art. 29
(Interventi in favore dei pazienti affetti da morbo celiaco)
1. Le Aziende per i servizi sanitari, in via sperimentale e per la durata di due anni, concedono, con cadenza annuale, ai pazienti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un contributo di importo pari a quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è sostitutiva delle forme di distribuzione di alimenti senza glutine previste dalle disposizioni statali, nonché dalle conseguenti disposizioni applicative regionali. Le modalità per la concessione del contributo, sotto forma di buono acquisto, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Decorso il periodo sperimentale di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale determina, in via definitiva, le modalità di intervento in favore dei pazienti affetti da morbo celiaco.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 8, L. R. 30/2007
2Integrata la disciplina del comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 12/2009
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 30
(Utilizzazione di personale degli enti del Servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni)
1. L'Amministrazione regionale può avvalersi, per le finalità istituzionali cui non è possibile far fronte con personale del ruolo regionale, della collaborazione di personale dipendente degli enti del Servizio sanitario regionale, di altre pubbliche amministrazioni, nonché di società partecipate dalla Regione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Direzione centrale salute e protezione sociale è autorizzata a stipulare convenzioni disciplinanti il tempo e le modalità dell'avvalimento, nonché le modalità di corresponsione, agli enti di provenienza, del rimborso degli oneri connessi al predetto personale, corrispondenti, in proporzione al servizio prestato presso l'Amministrazione regionale, al trattamento economico globale già in godimento presso l'ente di provenienza, comprensivo delle indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi.
3. Agli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con il fondo sanitario regionale e con risorse di parte sociale, in relazione alla natura dei progetti da realizzare.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 13/2007
2Comma 1 sostituito da art. 7, comma 7, L. R. 18/2011
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 9, L. R. 27/2012
Art. 31
(Disposizioni in materia di strutture residenziali per anziani)
4. Nell'elenco di cui al comma 3 devono essere indicate la tipologia della struttura, la natura giuridica dell'ente gestore, il numero di posti letto autorizzati per autosufficienti e per non autosufficienti e la retta giornaliera praticata nell'anno in corso.
5. Al fine della predisposizione dell'elenco di cui al comma 3, gli enti gestori delle strutture residenziali per anziani comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati di cui al comma 4 alla Direzione centrale competente in materia di salute, che definisce con proprio atto le modalità e i termini della comunicazione.
6. La retta giornaliera di cui al comma 4 include almeno i costi sostenuti per garantire le prestazioni e i servizi minimi previsti dalla normativa vigente ai fini autorizzativi, al netto di quelli a carico del Servizio sanitario regionale.
7. La retta giornaliera comunicata ai sensi del comma 5 non può essere aumentata nel corso dell'anno di riferimento. In caso di aumento della retta giornaliera rispetto all'anno precedente, la comunicazione di cui al comma 5 è corredata da apposita relazione che dia evidenza dei motivi oggettivi alla base dell'incremento.
7 bis. In caso di inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7, la Direzione centrale competente diffida l'ente gestore a provvedere entro un termine perentorio di sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Direzione centrale competente applica le sanzioni amministrative previste dall'
articolo 67 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22
(Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), e dall'
articolo 34 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6
(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
8.
Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
(Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), nella determinazione della quota di compartecipazione dell'utente al costo dei servizi sociosanitari, alla persona accolta in strutture residenziali per anziani è comunque garantita, ai fini dell'autosufficienza economica, la conservazione di una quota minima del proprio reddito, per far fronte alle proprie esigenze e spese personali di prima necessità.
9. La quota minima di cui al comma 8, determinata con deliberazione della Giunta regionale, è adeguata annualmente in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 9, comma 8, L. R. 24/2009
2Comma 1 abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, cc. 1 e 3, L.R. 10/1997, con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanzamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
3Comma 2 abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, cc. 1 e 3, L.R. 10/1997, con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanzamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
4Comma 1 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, commi da 1 a 5 bis, L.R. 10/1997, a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.
5Comma 2 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, commi da 1 a 5 bis, L.R. 10/1997, a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.
6Comma 1 abrogato da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
7Comma 2 abrogato da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8Comma 3 sostituito da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9Comma 4 sostituito da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
10Comma 5 sostituito da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11Comma 6 sostituito da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12Comma 7 sostituito da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
13Comma 8 sostituito da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
14Comma 9 sostituito da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
15Comma 7 bis aggiunto da art. 8, comma 4, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
16Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 8, comma 6, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
17Parole sostituite al comma 7 bis da art. 70, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
18Parole aggiunte al comma 7 bis da art. 70, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
19Comma 8 sostituito da art. 70, comma 2, L. R. 10/2023
20Comma 9 sostituito da art. 70, comma 3, L. R. 10/2023
Art. 38
(Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato)
1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'
articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 (Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della
legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), e prorogati ai sensi dell'
articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla
legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), e dell'
articolo 18, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), possono essere prorogati, alla relativa scadenza, sino al 31 dicembre 2007, su richiesta motivata della direzione centrale interessata. Possono, altresì, essere prorogati, alla relativa scadenza, sino al 31 dicembre 2007, su richiesta motivata della direzione centrale interessata, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'
articolo 14 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali).
3.
Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, primo periodo, l'Amministrazione regionale provvede a valere sulle risorse assegnate alla misura <<assistenza tecnica all'attuazione, monitoraggio e valutazione del programma>> nell'ambito del piano finanziario del DOCUP 2 2000-2006. Gli oneri eventualmente non coperti con le suddette risorse restano a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.