Art. 6
1. La Regione promuove la valorizzazione turistica delle aree archeologiche della regione, creando un circuito specificatamente turistico-culturale integrato che realizzi la messa in rete del sito di Aquileia e degli altri siti archeologici regionali.
3. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, nel perseguire l'obiettivo di integrazione degli aspetti dello sviluppo turistico dei siti archeologici di cui al comma 1 e di favorire la valorizzazione di Aquileia e dei siti archeologici contigui, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni dell'area interessata contributi per la valorizzazione della vocazione turistica attraverso la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili con la valenza culturale dei siti, con particolare riferimento alla cura delle aree circostanti i siti archeologici e per il rinnovo della segnaletica turistica dei siti stessi.
4. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 3.
5. L'Amministrazione regionale, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dal
decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche per gli interventi in aree sottoposte a tutela, può concedere contributi per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione e il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche di Aquileia.
6. Al fine di assicurare l'effettivo incremento dei servizi offerti all'utenza, la Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta i criteri generali e le condizioni per l'ammissione ai contributi di cui al comma 5.
7. La Giunta regionale può modificare i regolamenti che disciplinano le modalità di concessione degli incentivi di settore al fine di stabilire criteri di priorità a favore degli interventi diretti alla valorizzazione turistica e culturale delle aree comprese nei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 133, L. R. 1/2007
2Parole soppresse al comma 5 da art. 7, comma 133, L. R. 1/2007
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007
4Comma 5 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007
5Parole sostituite al comma 7 da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007
6Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 98, L. R. 22/2007
7Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 98, L. R. 22/2007
8Parole soppresse al comma 5 da art. 6, comma 98, L. R. 22/2007
9Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 51, L. R. 30/2007
10Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".