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Leggi regionali

Legge regionale 25 agosto 2006, n. 18

Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/2006
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 2
 (Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia)
1. Per le finalità dell'articolo 1, sulla base di appositi accordi stipulati con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, la Regione promuove, insieme con il medesimo Ministero, la costituzione di una fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di seguito denominata Fondazione Aquileia.
2. La Regione promuove altresì la partecipazione alla Fondazione Aquileia, in qualità di soggetti fondatori, del Comune di Aquileia, della Provincia di Udine e di altre persone giuridiche private senza fine di lucro.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007