LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/2006
Allegati:
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.01 - Beni ambientali

Art. 36
 (Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 26/2004 relativamente agli interventi ricadenti in aree naturali)
1. Al fine di salvaguardare la continuità delle attività agricole preesistenti, in via di interpretazione autentica gli interventi di cui all'articolo 3 (Opere non suscettibili di sanatoria), comma 1, lettera b), della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26, sono quelli realizzati successivamente all'entrata in vigore delle norme statali ivi citate e relative all'individuazione delle zone di protezione speciale e dei siti di importanza comunitaria.