LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/2006
Allegati:
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.01 - Beni ambientali

Art. 35
 (Autorizzazione edilizia in precario nelle zone montane)
1. Nell'ambito delle politiche attive in favore della montagna, e limitatamente ai comuni classificati montani o parzialmente montani e agli interventi destinati allo svolgimento di attività agricole, agrituristiche e forestali, il termine di validità delle vigenti autorizzazioni edilizie in precario, rilasciate ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 52/1991, è prorogato di diritto al 31 dicembre 2008.