1.
Ferme restando le disposizioni e le sanzioni relative al danno ambientale, alle violazioni delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 22 si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 22, comma 1, lettera a); le sanzioni sono raddoppiate qualora in conseguenza della violazione sussista un degrado o una perturbazione significativa dell'habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
b) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 22, comma 1, lettera b);
c) sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro per ogni UBA o frazione di essa pascolata in violazione all'articolo 22, comma 1, lettera c);
d) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per ogni decara o frazione di essa dissodata o alterata in violazione all'articolo 22, comma 1, lettera d);
e) sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 250 euro per la violazione dell'articolo 22, comma 1, lettera e);
f) rimessa in pristino a spese del trasgressore degli habitat eventualmente danneggiati, limitatamente alle violazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), c), d) ed e).