Art. 15
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 23/1999 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. In attesa della costituzione dei consorzi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale riconosce quali interlocutori per la promozione, tutela e sviluppo del settore le associazioni dei tartufai costituite in ambito regionale.>>.
3.
Il
comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 23/1999 è sostituito dal seguente:
<<1. L'autorizzazione alla raccolta del tartufo è rilasciata previo superamento di esame di idoneità sostenuto presso un'apposita commissione istituita presso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, costituita con decreto del Direttore generale dell'Agenzia. La commissione è composta da un rappresentante dell'ERSA, con funzione di presidente, da un rappresentante della federazione gruppi micologici Friuli Venezia Giulia, da un rappresentante delle associazioni dei tartufai e da un rappresentante, designato congiuntamente, delle organizzazioni professionali agricole. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'ERSA.>>.
7. Con regolamento regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei tartufai costituite in via prevalente da conduttori di tartufaie coltivate e controllate, raccoglitori di tartufi, di cui all'
articolo 12 della legge regionale 23/1999, e micologi. Possono aderire alle predette associazioni i soggetti operanti nel mondo della ristorazione e della commercializzazione dei tartufi, nonché ogni persona fisica o giuridica che si propone lo scopo della tutela, incremento, sviluppo, conservazione, promozione, studio, ricerca e diffusione della conoscenza del tartufo.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 12, comma 1, della legge regionale 23/1999, come sostituito dal comma 3, continuano a far carico all'unità previsionale di base 52.2.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 15, comma 3, della legge regionale 23/1999, come modificato dal comma 5, continuano a far carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.