LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/2006
Allegati:
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.01 - Beni ambientali

Art. 9
 (Organizzazioni dei produttori)
1. La Regione riconosce le organizzazioni dei produttori attive nella produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente agli scopi previsti dalla normativa nazionale vigente.
2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta della Giunta regionale, conformemente alla normativa nazionale vigente, sono stabilite le procedure per il riconoscimento e la revoca dello stesso.
3. Ai fini del riconoscimento e della revoca si fa riferimento al numero minimo di produttori aderenti nonché al volume minimo di produzione conferita dagli associati e commercializzata come stabilito dalla normativa nazionale vigente.
4. È istituito presso la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna l'elenco regionale delle organizzazioni dei produttori agricoli suddiviso per settori produttivi. Al suddetto elenco sono altresì iscritte le associazioni dei produttori tutt'ora riconosciute ai sensi della legge regionale 23 agosto 1984, n. 41 (Norme regionali per l'attuazione del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, riguardanti le Associazioni dei produttori agricoli e le relative Unioni), e in attesa della loro trasformazione in una delle forme societarie previste nei tempi e modi dalla normativa nazionale vigente. Al suddetto elenco sono altresì iscritte, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori o loro consorzi partecipati da enti locali, o comunque a partecipazione pubblica, che ne facciano richiesta.
5. Con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna sono dettate le disposizioni per la tenuta dell'elenco.