LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/2006
Allegati:
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.01 - Beni ambientali

Art. 30
 (Norma in materia di espropriazione per pubblica utilità)
1. I Consorzi di bonifica, in qualità di autorità espropriante, possono procedere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione e pubblica utilità (Testo A)), per le fasi procedimentali non ancora concluse, anche per i progetti la cui pubblica utilità sia intervenuta prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, a meno che non vi abbiano espressamente rinunciato.
2. Per le opere pubbliche di bonifica realizzate dai Consorzi di bonifica in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva o di concessione, i cui rapporti contributivi non sono ancora stati definiti con provvedimento finale, possono essere riconosciute, in sede di rendicontazione finale, le spese per l'acquisizione di aree e di immobili, nonché i relativi oneri per frazionamenti, rogiti notarili, imposte e tasse, nei limiti del finanziamento complessivamente assentito.