LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

TITOLO IV
 NORME FINANZIARIE E FINALI
Capo I
 Norme finanziarie e finali
Art. 31
 (Agevolazioni finanziarie)
1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, assicura adeguate risorse finanziarie ai Comuni e alle Comunità di montagna, fermi restando i finanziamenti regionali di cui agli articoli 24 e 27 e gli incentivi previsti da altre norme a favore del settore agricolo.
2. Eventuali proventi derivanti da forme di assegnazione di cui all'articolo 27, comma 7, sono reinvestite dai Comuni nella promozione dell'attività agricola.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 32
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 24 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 4004 (2.1.232.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 220 - Bonifica e Irrigazione - spese d'investimento - con la denominazione <<Finanziamento ai Comuni e alle Comunità montane per la realizzazione di piani di razionalizzazione fondiaria nel territorio montano regionale>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2006.
2. Per le finalità previste dall'articolo 27 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 4005 (2.1.232.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 220 - Bonifica e Irrigazione - spese d'investimento - con la denominazione <<Finanziamento ai Comuni per la progettazione e realizzazione di piani di insediamento produttivo agricolo>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2006.
3. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento di complessivi 500.000 euro per l'anno 2006, dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 - capitolo 9710 - (partita n. 35 - del prospetto D/2 allegato al documento tecnico) il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.