LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Capo I
 Organizzazione e pianificazione dell'attività agricola
Art. 25
 (Modalità di promozione dell'attività agricola)
1. Per promozione dell'attività agricola si intende l'insieme delle misure atte a incentivare, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti all'agricoltura, la costituzione e l'ottimizzazione delle imprese agricole.
2. La promozione dell'attività agricola può essere realizzata secondo le seguenti modalità:
a) costituzione di consorzi di proprietari;
b) piano di insediamento produttivo agricolo;
c) costituzione di imprese agricole funzionali;
d) negozi di accertamento dell'usucapione.

Art. 26
 (Consorzi di proprietari)
1. I Comuni e le Comunità di montagna favoriscono lo sviluppo delle attività agricole mediante la promozione di consorzi o cooperative fra i proprietari dei fondi rientranti nei comprensori medesimi.
2. I soggetti attuatori di cui all'articolo 5 possono affidare ai consorzi o alle cooperative di proprietari compiti di gestione, conservazione e miglioramento del territorio a fini agricoli, nonché di manutenzione delle opere pubbliche previste dal piano di razionalizzazione fondiaria.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 27
 (Piano di insediamento produttivo agricolo)
1. I Comuni dotati di piano regolatore generale possono formare un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi agricoli. Il piano di insediamento produttivo agricolo costituisce a tutti gli effetti piano comunale di settore, ai sensi dell' articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 5/2007, e successive modifiche.
2. Più Comuni limitrofi possono convenzionarsi o costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di insediamento produttivo agricolo.
3.La Regione è autorizzata a finanziare la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo; il contributo regionale può essere concesso fino al 100 per cento della spesa relativa alla progettazione, alla realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di miglioramento fondiario, ai frazionamenti dei terreni e alle spese notarili, e dei costi per l'acquisizione delle aree.
4. Preventivamente all'adozione del piano, il Comune comunica agli interessati l'avvio del procedimento che condurrà all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In conseguenza dell'approvazione del piano il Comune espropria le aree e gli edifici che risultano indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo.
5. Il piano, per essere approvato, deve contenere tra i propri elaborati il piano particellare di esproprio con la descrizione dei beni da espropriare, l'elencazione delle particelle con i dati identificativi catastali, le relative superfici e il tipo di colture in atto, l'individuazione di tutti i proprietari con l'indicazione delle somme offerte a ciascuno per l'espropriazione dei beni di proprietà.

6. Allorché il numero dei proprietari sia superiore a cinquanta, si osservano le forme di cui agli articoli 11, comma 2, 22, comma 1, e 22 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.
7. Le aree comprese nel piano sono assegnate, a titolo di proprietà o di affitto, agli imprenditori agricoli mediante forma a evidenza pubblica. Il soggetto attuatore può stabilire, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, forme di incentivo a favore degli imprenditori agricoli assegnatari, anche mediante riduzione dei costi delle aree assegnate agli stessi.
8. Nel piano di insediamento produttivo agricolo sono altresì stabilite le categorie dei soggetti assegnatari e i criteri di priorità da rispettare nell'assegnazione delle aree, con prevalenza ai giovani imprenditori e ai progetti finalizzati all'ottenimento di produzioni di qualità e al risparmio energetico così come individuati dagli strumenti di programmazione regionale di settore.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 21/2015
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 24/2016
Art. 28
 (Costituzione di imprese agricole funzionali)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, i Comuni e le Comunità di montagna promuovono, con iniziativa diretta o a seguito di richiesta, l'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna mediante la costituzione di imprese agricole funzionali conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale.
2. Ai fini del comma 1 i Comuni e le Comunità di montagna procedono annualmente alla ricognizione delle esigenze imprenditoriali e delle disponibilità di terreni agricoli e, anche avvalendosi di soggetti esterni, curano l'affidamento in gestione dei predetti terreni agli imprenditori agricoli richiedenti, dando priorità ai giovani imprenditori.
3. I Comuni e le Comunità di montagna concedono ai proprietari che, nelle forme previste dal comma 2, abbiano stipulato contratti d'affitto della durata di almeno dieci anni, un premio pari al 2 per cento dell'indennità spettante in caso di esproprio senza tenere conto di eventuali maggiorazioni previste a favore di determinate categorie di soggetti.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 29
 (Ulteriori disposizioni per la promozione dell'attività agricola)
1. Al fine di promuovere l'attività agricola nelle zone montane della regione, i Comuni e le Comunità di montagna possono avvalersi di società a prevalente partecipazione pubblica per effettuare:
a) acquisti e vendite di terreni agricoli, nell'ambito delle operazioni di razionalizzazione fondiaria, da destinarsi alla costituzione di imprese agricole funzionali di cui all'articolo 28;
b) acquisti di terreni agricoli per consentire operazioni di permuta a favore di imprenditori agricoli espropriati nell'ambito di attuazione di piani industriali o artigianali che prevedono l'espropriazione per pubblica utilità;
c) acquisti di terreni agricoli, ivi compresa la realizzazione di strutture e infrastrutture, da mettere a disposizione di imprenditori agricoli per la costituzione di compendi unici.

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 30
 (Negozi di accertamento dell'usucapione)
1. I Comuni e le Comunità di montagna promuovono la stipulazione fra i soggetti interessati di negozi di accertamento dell'usucapione delle rispettive proprietà immobiliari e delle servitù a esse relative.
2. Nei territori montani le spese tecniche e notarili relative ai negozi di accertamento dell'usucapione possono essere rimborsate, dai Comuni e dalle Comunità di montagna, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa.
3. Nei territori montani possono essere rimborsate, dai Comuni e dalle Comunità di montagna, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa, anche le spese legali relative ad azioni giudiziarie di accertamento dell'usucapione instaurate in seguito a mancanza, assenza o irreperibilità del proprietario.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.