LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Capo IV
 Disposizioni comuni per la razionalizzazione fondiaria
Art. 19
 (Vincolo di indivisibilità)
1. I terreni rientranti nel comprensorio di razionalizzazione fondiaria sono considerati unità indivisibili per venti anni dal momento di efficacia del piano di razionalizzazione fondiaria e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere trascritto o iscritto nei pubblici registri immobiliari a cura dei soggetti attuatori.
2. In caso di violazione del vincolo di unità indivisibile di cui al comma 1, si applica quanto disposto dall'articolo 5 bis della legge 97/1994, come inserito dall'articolo 52, comma 21, della legge 448/2001, nonché la restituzione delle somme percepite a titolo di rimborso di cui all'articolo 30, oltre gli interessi legali maturati.
Art. 20
 (Disciplina dei diritti reali e dei diritti personali di godimento)
1. Per la disciplina dei diritti reali sui terreni di nuova assegnazione trova applicazione l'articolo 25 del regio decreto 215/1933.
2. In caso di scioglimento dei contratti di affitto di fondo rustico aventi a oggetto fondi interessati alla razionalizzazione fondiaria, l'affittuario avrà diritto al pagamento di un equo indennizzo fissato dall'articolo 43 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).
Art. 21
 (Manutenzione delle opere pubbliche previste dal piano)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, la manutenzione delle opere pubbliche previste dal piano di razionalizzazione fondiaria, a decorrere dalla data di approvazione del certificato di collaudo delle stesse, spetta al soggetto attuatore.
Art. 22
 (Viabilità all'interno del comprensorio di razionalizzazione fondiaria)
1. All'eventuale nuova viabilità all'interno dei piani di razionalizzazione fondiaria contribuiscono tutti i proprietari interessati dal piano proporzionalmente alla superficie posseduta.
2. Le strade realizzate all'interno del comprensorio di razionalizzazione fondiaria sono classificate strade vicinali dalla data di approvazione del certificato di collaudo delle stesse.
Art. 23
 (Aree destinate a verde pubblico)
1. Nel piano di razionalizzazione fondiaria è mantenuta per intero la superficie preesistente destinata a verde pubblico.
Art. 24
 (Finanziamento del piano di razionalizzazione fondiaria)
1. Il finanziamento del piano è a totale carico della Regione.
2. Le modalità di erogazione del finanziamento del piano di razionalizzazione fondiaria al soggetto attuatore sono le seguenti:
a) acconto pari al 50 per cento all'approvazione del progetto preliminare di razionalizzazione fondiaria;
b) saldo ad avvenuta approvazione del piano da parte della Giunta regionale;
c) qualora l'adesione alla proposta di intervento di razionalizzazione fondiaria di cui all'articolo 8 sia unanime, l'erogazione del finanziamento avviene in unica soluzione a seguito dell'approvazione del progetto preliminare di razionalizzazione fondiaria.

3. Con il primo finanziamento dei lavori previsti dal piano di razionalizzazione fondiaria è finanziata anche la trascrizione o iscrizione del piano medesimo.