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Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Art. 6
 (Comprensorio di razionalizzazione fondiaria)
1. Per comprensorio di razionalizzazione fondiaria si intende una zona montana nella quale lo stato di frammentazione, di polverizzazione e di dispersione della proprietà fondiaria è tale da influire negativamente sulle condizioni economico-sociali, da impedire l'esecuzione di opere di miglioramento strutturale e da ostacolare il razionale sfruttamento del suolo e il normale sviluppo dell'economia agricola.
2. Possono essere incluse nel comprensorio aree a destinazione non agricola, funzionali all'assetto del comprensorio medesimo.
3. La dimensione del comprensorio, per superficie inclusa e per numero di proprietari interessati, deve essere idonea al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
4. Per i terreni dello Stato, delle Province e dei Comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).
5. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate nell'ipotesi in cui il fondo non sia di dimensioni così ridotte da determinare il ricorso alle misure disciplinate dalla presente legge.