LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Art. 30
 (Negozi di accertamento dell'usucapione)
1. I Comuni e le Comunità di montagna promuovono la stipulazione fra i soggetti interessati di negozi di accertamento dell'usucapione delle rispettive proprietà immobiliari e delle servitù a esse relative.
2. Nei territori montani le spese tecniche e notarili relative ai negozi di accertamento dell'usucapione possono essere rimborsate, dai Comuni e dalle Comunità di montagna, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa.
3. Nei territori montani possono essere rimborsate, dai Comuni e dalle Comunità di montagna, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa, anche le spese legali relative ad azioni giudiziarie di accertamento dell'usucapione instaurate in seguito a mancanza, assenza o irreperibilità del proprietario.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.