LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Art. 27
 (Piano di insediamento produttivo agricolo)
1. I Comuni dotati di piano regolatore generale possono formare un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi agricoli. Il piano di insediamento produttivo agricolo costituisce a tutti gli effetti piano comunale di settore, ai sensi dell' articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 5/2007, e successive modifiche.
2. Più Comuni limitrofi possono convenzionarsi o costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di insediamento produttivo agricolo.
3.La Regione è autorizzata a finanziare la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo; il contributo regionale può essere concesso fino al 100 per cento della spesa relativa alla progettazione, alla realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di miglioramento fondiario, ai frazionamenti dei terreni e alle spese notarili, e dei costi per l'acquisizione delle aree.
4. Preventivamente all'adozione del piano, il Comune comunica agli interessati l'avvio del procedimento che condurrà all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In conseguenza dell'approvazione del piano il Comune espropria le aree e gli edifici che risultano indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo.
5. Il piano, per essere approvato, deve contenere tra i propri elaborati il piano particellare di esproprio con la descrizione dei beni da espropriare, l'elencazione delle particelle con i dati identificativi catastali, le relative superfici e il tipo di colture in atto, l'individuazione di tutti i proprietari con l'indicazione delle somme offerte a ciascuno per l'espropriazione dei beni di proprietà.

6. Allorché il numero dei proprietari sia superiore a cinquanta, si osservano le forme di cui agli articoli 11, comma 2, 22, comma 1, e 22 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.
7. Le aree comprese nel piano sono assegnate, a titolo di proprietà o di affitto, agli imprenditori agricoli mediante forma a evidenza pubblica. Il soggetto attuatore può stabilire, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, forme di incentivo a favore degli imprenditori agricoli assegnatari, anche mediante riduzione dei costi delle aree assegnate agli stessi.
8. Nel piano di insediamento produttivo agricolo sono altresì stabilite le categorie dei soggetti assegnatari e i criteri di priorità da rispettare nell'assegnazione delle aree, con prevalenza ai giovani imprenditori e ai progetti finalizzati all'ottenimento di produzioni di qualità e al risparmio energetico così come individuati dagli strumenti di programmazione regionale di settore.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 21/2015
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 24/2016