LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/08/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Art. 27
 (Progettazione di insediamenti produttivi agricoli)
1. Al fine di migliorare la fruizione del territorio montano, anche favorendo la ricomposizione fondiaria e il recupero di aree incolte o abbandonate, i Comuni possono realizzare insediamenti produttivi agricoli che costituiscono opere pubbliche ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
2. Più Comuni limitrofi possono convenzionarsi per la realizzazione di un insediamento produttivo agricolo intercomunale.
3. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la progettazione e la realizzazione degli insediamenti produttivi agricoli secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale, nel rispetto dei seguenti criteri minimi:
a) i contributi possono essere concessi fino al 100 per cento della spesa relativa alla progettazione, all'acquisizione delle aree, alla realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di miglioramento fondiario, ai frazionamenti dei terreni e agli oneri notarili;
b) la domanda di contributo è corredata della cartografia dell'area interessata e della relazione descrittiva dell'intervento ove sono indicati: l'estensione in ettari dell'area, l'elencazione e il numero delle particelle catastali con la specifica dei relativi proprietari e delle colture in atto;
c) l'area complessiva oggetto di intervento deve comprendere anche terreni incolti o abbandonati di cui all'articolo 86, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in misura non inferiore al 5 per cento;
d) il rapporto medio tra il numero di particelle catastali e l'area complessiva oggetto di intervento non può essere inferiore a 5 particelle ad ettaro.
4. Allorché il numero dei proprietari sia superiore a cinquanta, si osservano le forme di cui agli articoli 11, comma 2, 22, comma 1, e 22 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.
5. Le aree oggetto di intervento possono essere successivamente assegnate a terzi mediante procedura di evidenza pubblica, tenendo conto di criteri orientati a favorire l'insediamento dei giovani imprenditori e l'ottenimento di produzioni di qualità.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 21/2015
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 24/2016
3Articolo sostituito da art. 3, comma 112, L. R. 7/2024