LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Art. 20
 (Disciplina dei diritti reali e dei diritti personali di godimento)
1. Per la disciplina dei diritti reali sui terreni di nuova assegnazione trova applicazione l'articolo 25 del regio decreto 215/1933.
2. In caso di scioglimento dei contratti di affitto di fondo rustico aventi a oggetto fondi interessati alla razionalizzazione fondiaria, l'affittuario avrà diritto al pagamento di un equo indennizzo fissato dall'articolo 43 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).