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Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Art. 15
 (Deposito del piano di razionalizzazione fondiaria)
1. Il piano è depositato, a cura del soggetto attuatore, presso i Comuni interessati.
2. Il soggetto attuatore dà contestualmente notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e affissione all'Albo pretorio dei Comuni interessati.
3. Il soggetto attuatore dà contestualmente notizia dell'avvenuto deposito ai proprietari, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali, come risultanti dai pubblici registri immobiliari alla data di adozione del piano, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il numero dei proprietari sia superiore a cinquanta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (testo A)).
4. Le eventuali osservazioni od opposizioni sono presentate a uno dei Comuni presso i quali è avvenuto il deposito entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso. I Comuni trasmettono le osservazioni e le opposizioni al soggetto attuatore il quale si pronuncia motivatamente sulle stesse e provvede, eventualmente, a modificare il piano in accoglimento di esse ovvero decide la sua rielaborazione.
5. Il soggetto attuatore trasmette il piano e le eventuali osservazioni e opposizioni non accolte, unitamente alle proprie controdeduzioni, all'Amministrazione regionale.