LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/08/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Art. 14
 (Adozione del piano di razionalizzazione fondiaria)
1. L'adozione del piano di razionalizzazione fondiaria, previa acquisizione in sede di conferenza di servizi di tutti i pareri e autorizzazioni necessari, avviene:
a) per i casi di iniziativa privata, con il voto favorevole di un numero di proprietari interessati alla realizzazione della razionalizzazione fondiaria che rappresenti almeno il 60 per cento della superficie e, in base all'imponibile catastale, almeno il 60 per cento del valore delle aree, a cui segue conforme deliberazione del soggetto attuatore;
b) per i casi di iniziativa del Comune o della Comunità di montagna, con il voto favorevole dell'organo competente del soggetto attuatore.

Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.