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Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Art. 8
 (Proposta di intervento di razionalizzazione fondiaria)
1. La proposta di intervento di razionalizzazione fondiaria è presentata, a cura del soggetto attuatore, all'Amministrazione regionale con la richiesta di finanziamento del piano; la proposta è corredata della deliberazione di cui all'articolo 7, comma 3, dell'elenco dei proprietari interessati, della documentazione idonea a comprovare le adesioni all'intervento nei casi di iniziativa privata.
2. Il Direttore centrale della struttura competente, verificata l'esistenza dell'interesse pubblico, approva con decreto la proposta e autorizza contestualmente il direttore del Servizio regionale competente a delegare al soggetto attuatore l'esecuzione dell'intervento nelle forme previste dall'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Nel decreto possono essere impartite eventuali prescrizioni al soggetto attuatore il quale trasmette al Direttore medesimo, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dello stesso, l'assenso dei promotori o dell'organo competente dell'Ente, con le medesime maggioranze previste dall'articolo 7, comma 1. Acquisito tale assenso, la proposta di intervento è inserita negli strumenti di programmazione regionale; qualora l'assenso non pervenga entro i suddetti termini il decreto è revocato.