LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Art. 28
 (Costituzione di imprese agricole funzionali)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, i Comuni e le Comunità di montagna promuovono, con iniziativa diretta o a seguito di richiesta, l'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna mediante la costituzione di imprese agricole funzionali conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale.
2. Ai fini del comma 1 i Comuni e le Comunità di montagna procedono annualmente alla ricognizione delle esigenze imprenditoriali e delle disponibilità di terreni agricoli e, anche avvalendosi di soggetti esterni, curano l'affidamento in gestione dei predetti terreni agli imprenditori agricoli richiedenti, dando priorità ai giovani imprenditori.
3. I Comuni e le Comunità di montagna concedono ai proprietari che, nelle forme previste dal comma 2, abbiano stipulato contratti d'affitto della durata di almeno dieci anni, un premio pari al 2 per cento dell'indennità spettante in caso di esproprio senza tenere conto di eventuali maggiorazioni previste a favore di determinate categorie di soggetti.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.