LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 15

Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), recante norme per la tutela dei praticanti le attività sportive e per la valorizzazione della figura professionale dei laureati in scienze motorie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 2
 (Norma transitoria)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture già in attività dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 1.