LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 14

Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>> di Trieste e <<Centro di riferimento oncologico>> di Aviano

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2006
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 7
 (Direttore scientifico)
1. Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione, e dura in carica da tre a cinque anni.
2. Il direttore scientifico viene scelto tra soggetti in possesso di laurea specialistica e di comprovate capacità scientifiche e manageriali documentate anche attraverso positive esperienze pregresse. Il direttore scientifico è responsabile delle attività di ricerca degli Istituti.
3. Al direttore scientifico viene applicata la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i direttori generali delle aziende sanitarie regionali.
4. Il direttore scientifico promuove e coordina l'attività scientifica e di ricerca e gestisce il relativo budget, attribuitogli dal direttore generale, la cui entità non può essere inferiore ai finanziamenti destinati all'istituto per l'attività di ricerca e, complessivamente, all'ammontare dei conferimenti specificatamente destinati all'istituto, in ragione del carattere scientifico dell'istituto medesimo.
5. Il direttore scientifico individua i responsabili di ciascun progetto di ricerca, assegna loro il relativo specifico budget e ne verifica l'impiego.
6. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico scientifico e si rapporta con il direttore generale ai fini dell'integrazione dell'attività di ricerca con l'attività assistenziale e di formazione.
7. Il direttore scientifico esprime il parere preventivo obbligatorio per l'articolazione funzionale dell'attività di ricerca ai fini dell'adozione dell'atto aziendale per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto.