LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 14

Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>> di Trieste e <<Centro di riferimento oncologico>> di Aviano

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2006
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 5
 (Direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo)
1. Il direttore generale dura in carica da tre a cinque anni ed è nominato dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Ministro della salute. La Regione provvede comunque alla nomina, anche in mancanza di riscontro, decorsi trenta giorni dalla comunicazione.
2. Il direttore generale è l'organo responsabile della gestione complessiva dell'istituto, di cui è il legale rappresentante.
3. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo.
4. Il direttore generale si rapporta con il direttore scientifico ai fini dell'integrazione dell'attività assistenziale e di formazione con l'attività di ricerca.
5. Il trattamento economico, lo stato giuridico e previdenziale, le modalità e i requisiti richiesti per la nomina del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo, sono disciplinati dalle norme statali e regionali in vigore per le aziende sanitarie regionali.