LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2006, n. 12

Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/07/2006
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pocenia un contributo straordinario <<una tantum>> di 70.000 euro a copertura delle spese sostenute a seguito dello smantellamento di una struttura adibita al ricovero di cani non autorizzata e del mantenimento degli animali accolti in altre strutture autorizzate.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è disposta sulla base della presentazione di apposita istanza, da inoltrare alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 7.2.310.1.534 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, alla funzione obiettivo n. 7 - programma 7.2 - rubrica n. 310 - Servizio n. 240 - Sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica e veterinaria - spese correnti - con la denominazione <<Interventi di parte corrente nel settore veterinario>>, con riferimento al capitolo 4651 (1.1.152.2.08.08), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 310 - Servizio n. 240 - Sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica e veterinaria - con la denominazione <<Contributo al Comune di Pocenia per le spese sostenute a seguito dello smantellamento di una struttura adibita al ricovero di cani non autorizzata e del mantenimento degli animali accolti in altre strutture autorizzate>> e con lo stanziamento di 70.000 euro per l'anno 2006.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Rete regionale <<Città Sane>> OMS del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario di 30.000 euro per il finanziamento di progetti finalizzati a promuovere, attraverso processi partecipati e condivisi, la salute dei cittadini e lo sviluppo del territorio, in conformità con gli obiettivi e i principi generali contenuti nel Piano sanitario nazionale 2003-2005 e nelle Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale nel 2006, anche con riferimento alle azioni in tema di prevenzione all'obesità secondo le priorità stabilite dall'Organizzazione mondiale della sanità nella fase IV del Progetto OMS <<Città Sane>>.
5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio economia sanitaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalità di rendicontazione.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4516 (1.1.159.2.08.08), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - con la denominazione <<Contributo straordinario alla Rete regionale <<Città Sane>> OMS del Friuli Venezia Giulia per il finanziamento di progetti finalizzati a promuovere la salute dei cittadini e lo sviluppo del territorio>> e con lo stanziamento di 30.000 euro per l'anno 2006.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'AREA - Associazione regionale degli enti di assistenza, con sede in Codroipo, un finanziamento straordinario di 30.000 euro a sostegno delle spese derivanti dall'attività di supporto svolta dalla medesima a favore degli enti associati ai fini della definizione di nuovi assetti e servizi conseguenti alle innovazioni previste dalla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), e della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
8. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività da svolgere e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del finanziamento sono disciplinate le modalità di rendicontazione.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4575 (1.1.162.2.08.07), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Pianificazione e interventi sociali - con la denominazione <<Finanziamento straordinario all'AREA - Associazione regionale degli enti di assistenza a sostegno delle spese derivanti dall'attività di supporto a favore degli enti associati>> e con lo stanziamento di 30.000 euro per l'anno 2006.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione ONLUS n. 881 - Corale Gioconda - con sede in Udine, presso l'Istituto di medicina fisica e riabilitazione, un contributo da destinarsi al perseguimento delle finalità istituzionali.
11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del relativo preventivo di spesa.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4589 (1.1.162.2.08.07), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Pianificazione e interventi sociali - con la denominazione <<Contributo all'Associazione ONLUS n. 881 - Corale Gioconda con sede in Udine per le finalità istituzionali>> e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2006.
13. In deroga al disposto di cui al comma 4 dell'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), come sostituito dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 6/2006, per l'anno 2006 non si applica il limite massimo previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
14. Gli oneri derivanti dal comma 13 fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. Il Banco Alimentare - Comitato del Friuli Venezia Giulia è autorizzato a utilizzare il contributo straordinario pluriennale di 30.000 euro annui per dieci anni, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 38, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), per l'acquisto di un'area e per ivi costruirci un edificio da destinare all'immagazzinamento di derrate alimentari.
16. La domanda per la modifica dell'oggetto del contributo è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a giustificare la mancata realizzazione del progetto già finanziato e a descrivere il nuovo intervento, nonché a quantificarne i costi.
17. Il direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale dispone, con decreto, la modifica dell'oggetto del contributo regionale, la conferma del contributo già concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 38, della legge regionale 1/2004, nonché le procedure per la realizzazione del nuovo intervento di acquisto dell'area e di costruzione dell'edificio di cui al comma 15.
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4852 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Futura Cooperativa sociale a r.l. di San Vito al Tagliamento un contributo straordinario di 450.000 euro, a integrazione del contributo di cui all'articolo 3, comma 104, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).
20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4842 (2.1.242.5.08.07), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Pianificazione e interventi sociali - con la denominazione <<Contributo alla Futura Cooperativa sociale a r.l. di S. Vito al Tagliamento a integrazione del contributo di cui all'articolo 3, comma 104, della legge finanziaria regionale 2005>> e con lo stanziamento di 450.000 euro per l'anno 2006.
21. I contributi di cui all'articolo 3, comma 112, della legge regionale 1/2005, assegnati nell'anno 2005, possono essere utilizzati dai beneficiari sia per i lavori già eseguiti che per quelli da eseguire, fermo restando il vincolo di destinazione alla ristrutturazione e alla trasformazione di edifici esistenti in strutture residenziali sperimentali e alternative alle strutture protette.
22. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21 fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4857 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. Al comma 32 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le parole: <<per la realizzazione del secondo lotto>> sono sostituite dalle seguenti: <<per il completamento del primo lotto>>.
24. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 23, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4879 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole: <<per la realizzazione del secondo lotto>> sono sostituite dalle seguenti: <<per il completamento del primo lotto>>.
25. Al fine di potenziare la rete dei servizi destinati alla prima infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo straordinario di 260.000 euro per consentire la realizzazione di un asilo nido di lingua di insegnamento slovena mediante la ristrutturazione e la trasformazione di un edificio di proprietà del Comune predetto.
26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:
a) un progetto di massima per l'esecuzione dell'opera;
b) una relazione tecnica illustrativa degli interventi da eseguire e dei costi previsti.
27. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 25 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
28. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4921 (1.1.232.3.08.07), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Pianificazione e interventi sociali - con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Gorizia per la realizzazione di un asilo nido di lingua d'insegnamento slovena>> e con lo stanziamento di 260.000 euro per l'anno 2006.
29. I contributi di cui all'articolo 5, comma 56, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), assegnati nell'anno 2005, possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle associazioni beneficiarie per spese di funzionamento relative agli anni 2005 e 2006.
30. La quota del Fondo sociale regionale ripartita ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), e non impegnata entro il 30 giugno 2006 per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare), può essere destinata al finanziamento delle restanti finalità del Fondo sociale regionale.
31. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.