LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2006, n. 12

Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/07/2006
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 7
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. Gli alloggi di proprietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le loro pertinenze siti negli immobili di via Umago numeri civici 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 e di via Gradisca numeri civici 1 e 3 a Trieste sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Trieste per essere utilizzati secondo gli scopi istituzionali dell'ATER stessa, avendo anche riguardo alle norme a tutela dei profughi giuliani e dalmati secondo la vigente legislazione.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 formano oggetto di appositi verbali di consegna tra le Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'ATER di Trieste che costituiscono titolo per la trascrizione immobiliare, l'intavolazione e la voltura catastale del diritto di proprietà dei beni trasferiti.
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5.
Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), è inserito il seguente:
<<4 bis. Nel caso in cui le opere riguardino progetti di carattere interregionale, nazionale o internazionale, ove si ritenga di utilizzare lo strumento della finanza di progetto, si può prescindere, ai fini dell'avvio del procedimento, dal previo inserimento del progetto stesso nel programma triennale previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.>>.

6.
Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 20/1999, è inserito il seguente:
<<3 bis. Nel caso di interventi realizzati in concessione di costruzione e gestione per l'attuazione di progetti di valenza interregionale, nazionale o internazionale, ove le condizioni che determinano l'equilibrio economico- finanziario degli investimenti e della connessa gestione lo impongano, il prezzo dell'ente concedente a sostegno dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa può consistere, in tutto o in parte, anche nel conferimento in proprietà di beni immobili del concedente ove necessari per la realizzazione dell'intervento. In tale ipotesi il prezzo, indipendentemente dalla sua natura, non può superare il 70 per cento dell'importo totale dei lavori. I beni immobili sono conferiti al concessionario, sulla base di una perizia di stima, a prezzi di mercato e ha effetto successivamente all'approvazione, da parte del concedente, del progetto esecutivo predisposto dal soggetto interventore.>>.

7. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 20/1999, dopo le parole: <<trenta anni.>> è inserito il seguente periodo: <<Nel caso di interventi per l'attuazione di progetti di valenza interregionale, nazionale o internazionale, ove le condizioni che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione lo impongano, la concessione può avere una durata massima di cinquanta anni.>>.
8.  
( ABROGATO )
8 bis.  
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. 
( ABROGATO )
(1)
15. 
( ABROGATO )
(2)
16. 
( ABROGATO )
(3)
17. 
( ABROGATO )
(4)
18. 
( ABROGATO )
(5)
19. 
( ABROGATO )
(6)
20. 
( ABROGATO )
(7)
21. Le azioni della Società impianti turistici di Grado - GIT e della Società d'area Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA acquisite dalla Regione in attuazione e per le finalità di cui all'articolo 8 (Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive), comma 120, della legge regionale 2/2006, sono trasferite a titolo gratuito alla TurismoFVG.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone, quale capofila dei Comuni convenzionati, nell'ambito della realizzazione del progetto Enterprise-Protoint, un ulteriore finanziamento per l'anno 2006 pari a 100.000 euro per l'investimento effettuato a favore del progetto Enterprise I fase, per la parte non coperta da cofinanziamento statale e avviato, all'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito territoriale dei Comuni della Provincia di Pordenone.
24. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.280.1.3016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 20 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. 
( ABROGATO )
26. 
( ABROGATO )
27. 
( ABROGATO )
28. Per le finalità previste dall'articolo 83, comma 10, della legge regionale 13/1998, come sostituito dal comma 26, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.340.1.1633 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9820 il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 2006.
29. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 concernente la determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori e la determinazione dell'indennità di presenza dei consiglieri), dopo le parole: <<Presidenti di Commissione permanente o speciale >> sono inserite le seguenti: <<e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio >>.
30. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), dopo le parole: <<Presidenti di Commissione permanente o speciale>> sono inserite le seguenti: <<e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio>>.
31. Le modifiche apportate alle leggi regionali 21/1981 e 38/1995, rispettivamente dai commi 29 e 30, hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2006.
32. Al fine del riordino, della semplificazione e della razionalizzazione della normativa regionale in materia ambientale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di un Comitato consultivo composto dai responsabili delle strutture regionali competenti e da esperti.
33. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento, e opera presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici che ne cura la segreteria.
34. Ai componenti del Comitato, con esclusione di coloro il cui incarico discende da un rapporto di pubblico impiego, compete un gettone di presenza per ogni partecipazione alle sedute, il trattamento di missione e il rimborso delle spese ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
35. Per le finalità di cui ai commi 32, 33 e 34 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.340.1.1633 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9808 il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 2006.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a garantire in linea capitale, fino all'importo massimo di 1.396.000 euro, il mutuo che l'associazione Istituto di Genomica Applicata, con sede presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Udine, contrae per la realizzazione del progetto relativo al sequenziamento e l'analisi del genoma della vite.
37. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 36 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.270.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. Nell'ambito dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 sono apportate le variazioni di seguito elencate:
a) il capitolo 1093 va spostato dall'UPB 11.8.330.2.25 all'UPB 11.8.330.1.26 e il codice di finanza regionale diventa <<2.1.163.2.10.12>>;
b) la denominazione dell'UPB 11.5.330.2.379 è sostituita con la seguente <<Spese per il servizio fitosanitario regionale e la lotta fitopatologica>>;
c) all'UPB 11.5.330.1.373 nei riferimenti normativi del capitolo 6876 le parole: <<ART. 22, L. 18.6.1931 n. 987, e successive modifiche>> sono sostituite con le seguenti: <<decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214>>;
d) il capitolo 3307 va spostato dall'UPB 4.1.340.2.1007 all'UPB 4.1.340.2.1124;
e) all'UPB 11.1.330.1.481 al capitolo 6904 la denominazione è sostituita con la seguente <<Finanziamento per la realizzazione di interventi volti alla incentivazione della conoscenza delle strade del vino - fondi statali>> e nei riferimenti normativi del medesimo capitolo 6904 sono aggiunte le seguenti parole: <<articoli da 14 a 21 legge regionale 20 novembre 2000, n. 21>>;
f) il capitolo 1789 va spostato dall'UPB 52.2.370.1.1631 - rubrica n. 370 - Servizio n. 239 - Rapporti comunitari e integrazione europea all'UPB 8.4.300.1.1901 - rubrica n. 300 - Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero;
g) l'UPB 11.1.330.2.197 va spostata dal Servizio 221 - Strutture aziendali e avversità atmosferiche - al Servizio 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo;
h) l'UPB 11.1.330.2.352 va spostata dal Servizio 221 - Strutture aziendali e avversità atmosferiche - al Servizio 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo;
i) l'UPB 6.2.190.1.1024 va spostata dal Servizio 168 - Programmazione e controllo - al Servizio 166 - Pianificazione strategica, programmazione e controllo;
l) l'UPB 16.1.250.1.634 va spostata dal Servizio 245 - Gestione carburanti per autotrazione a prezzo ridotto - al Servizio 244 - Imposte, tributi e gestione carburanti;
m) il capitolo 4708 va spostato dall'UPB 7.4.310.1.237 all'UPB 6.2.270.1.5430;
n) la denominazione dell'UPB 14.3.360.1.43 è sostituita con la seguente denominazione <<Interventi per la formazione ed il sostegno dell'attività delle professioni turistiche>>.
39. Nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 sono apportate le variazioni di seguito elencate:
a) il capitolo 956 va spostato dall'UPB 3.5.536 all'UPB 3.5.537 che si istituisce alla rubrica n. 330 - Servizio n. 256 - Tutela ambienti naturali - nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con la denominazione <<Sanzioni pecuniarie amministrative in materia forestale>>;
b) all'UPB 3.5.1057 la denominazione è sostituita con la seguente <<Tariffa fitosanitaria e sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie relative alle violazioni di norme in materia di produzione e commercio di vegetali e prodotti vegetali e ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli freschi>>;
c) all'UPB 3.5.1057 la denominazione del capitolo 977 è sostituita con la seguente <<Tariffa fitosanitaria sui controlli documentali, di identità e fitosanitari sui vegetali e sulle autorizzazioni e controlli alla produzione e alla circolazione e relative sanzioni>> e nei riferimenti del medesimo capitolo 977 vengono aggiunte le seguenti parole: <<Articolo 8, commi 79, 80 e 81, legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2>>;
d) i capitoli 932 e 933 vengono spostati dall'UPB 2.3.395 di competenza del Servizio n. 211 - Gestione sistema informativo - all'UPB 2.3.814 di competenza del Servizio n. 208 - Lavoro;
e) l'UPB 1.2.511 va spostata dal Servizio 245 - Gestione carburanti per autotrazione a prezzo ridotto - al Servizio 244 - Imposte, tributi e gestione carburanti;
f) l'UPB 3.5.539 va spostata dal Servizio 245 - Gestione carburanti per autotrazione a prezzo ridotto - al Servizio 244 - Imposte, tributi e gestione carburanti;
g) l'UPB 3.6.547 va spostata dal Servizio 245 - Gestione carburanti per autotrazione a prezzo ridotto - al Servizio 244 - Imposte, tributi e gestione carburanti.
40. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il capitolo 1243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è inserito nell'elenco n. 1 <<Spese obbligatorie>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.
41. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione "modifica di denominazione".
Note:
1Comma 14 abrogato da art. 38, comma 2, L. R. 19/2006
2Comma 15 abrogato da art. 38, comma 2, L. R. 19/2006
3Comma 16 abrogato da art. 38, comma 2, L. R. 19/2006
4Comma 17 abrogato da art. 38, comma 2, L. R. 19/2006
5Comma 18 abrogato da art. 38, comma 2, L. R. 19/2006
6Comma 19 abrogato da art. 38, comma 2, L. R. 19/2006
7Comma 20 abrogato da art. 38, comma 2, L. R. 19/2006
8Parole aggiunte al comma 8 da art. 8, comma 32, L. R. 1/2007
9Parole aggiunte al comma 11 da art. 8, comma 32, L. R. 1/2007
10Comma 25 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
11Comma 9 abrogato da art. 7, comma 71, L. R. 22/2007
12Comma 10 abrogato da art. 7, comma 71, L. R. 22/2007
13Comma 8 sostituito da art. 10, comma 86, L. R. 17/2008
14Parole sostituite alla lettera a) del comma 11 da art. 10, comma 87, L. R. 17/2008
15Lettera b) del comma 11 abrogata da art. 10, comma 88, L. R. 17/2008
16Lettera c) del comma 11 abrogata da art. 10, comma 88, L. R. 17/2008
17Comma 26 abrogato da art. 64, comma 1, lettera e), L. R. 19/2009
18Comma 27 abrogato da art. 64, comma 1, lettera e), L. R. 19/2009
19Comma 12 abrogato da art. 11, comma 42, lettera b), L. R. 27/2012
20Comma 13 abrogato da art. 11, comma 42, lettera b), L. R. 27/2012
21Comma 8 sostituito da art. 9, comma 42, L. R. 27/2014
22Comma 8 bis aggiunto da art. 9, comma 42, L. R. 27/2014
23Con riferimento al comma 21 del presente articolo, per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
24Comma 3 abrogato da art. 15, comma 5, lettera f), L. R. 20/2015
25Comma 4 abrogato da art. 15, comma 5, lettera f), L. R. 20/2015
26Comma 8 abrogato da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6, c. 3, LR 22/2021, come disposto dall'art. 44, c. 7 della medesima LR 22/2021.
27Comma 8 bis abrogato da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6, c. 3, LR 22/2021, come disposto dall'art. 44, c. 7 della medesima LR 22/2021.
28Comma 11 abrogato da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 22/2021
29Il regolamento, di cui all'art. 6, L.R. 22/2021, è stato emanato con DPReg. 22/6/2022, n. 075/Pres. (B.U.R. 29/6/2022, n. 26) ed è in vigore dal 30/6/2022.