LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/01/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Capo IV
 Funzioni amministrative
Art. 15
 (Potestà amministrative)
1. Nell'ambito delle aree di rispettiva competenza i Comuni e le Province esercitano le seguenti potestà amministrative:
a) normazione;
b) programmazione e pianificazione;
c) organizzazione e gestione del personale;
d) controllo interno;
e) gestione amministrativa, finanziaria e contabile;
f) vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza.
Art. 16
 (Funzioni del Comune)
1. Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale e il governo del territorio comunale, salvo quelle attribuite espressamente dalla legge ad altri soggetti istituzionali.
2. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9/1997, le funzioni esercitate dal Comune per i servizi di competenza statale sono definite con legge dello Stato.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019
Art. 18
 (Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)
1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche disposizioni di legge regionale prevedono e disciplinano le ipotesi di esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali esclusivamente attraverso il compimento di atti o di attività obbligatorie da parte di organi della Regione o sulla base di una decisione dei medesimi. Le leggi regionali, nel definire i presupposti sostanziali e procedurali in conformità al principio di leale collaborazione, apprestano congrue garanzie procedimentali idonee a consentire all'ente locale sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento.
Art. 19
 (Funzioni amministrative della Regione)
1. La Regione esercita in via esclusiva le funzioni amministrative:
a) di natura istituzionale, esercitate nell'interesse della Regione e del suo funzionamento;
b) di natura istituzionale, concernenti i rapporti internazionali e i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le altre Regioni e gli enti locali;
c) in materia di credito, finanza e tributi regionali.
2. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi che rivestano esclusivo rilievo e interesse regionale, nonché le funzioni amministrative nelle seguenti materie, che comportano l'esercizio unitario a livello regionale:
a) sanità;
b) Corpo forestale regionale;
c) coordinamento regionale della protezione civile;
d) libro fondiario;
e) agricoltura.