Art. 5
(Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza)
1. Nella regione Friuli Venezia Giulia, le funzioni amministrative sono conferite a Comuni e Province secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, al fine di favorirne l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini interessati.
2. I Comuni, le Province e la Regione, sulla base del principio di sussidiarietà e per lo svolgimento di attività di interesse generale, riconoscono il ruolo dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, delle formazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato e ne favoriscono l'autonoma iniziativa.
3. I Comuni, le Province e la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, favoriscono gli istituti della concertazione e l'attribuzione delle funzioni alle formazioni sociali e alle organizzazioni di volontariato.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 52, L. R. 12/2009