LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/01/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 46
 (Norme transitorie e finali)
1.  
( ABROGATO )
(4)
2.  
( ABROGATO )
(5)
3.  
( ABROGATO )
(6)
4.  
( ABROGATO )
(7)
5. Il Consorzio Comunità collinare del Friuli è equiparato alle associazioni intercomunali ai fini dell'applicazione del capo VI del titolo II ed è tenuto a conservare la composizione costituita esclusivamente da Comuni, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 24. Il Consorzio adegua il proprio statuto alla disciplina di cui agli articoli 22, comma 1, e 25 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
5 bis. Al fine di consentire al maggior numero di Comuni di concorrere alla assegnazione delle risorse del Piano di valorizzazione territoriale costituendo una idonea forma associativa, i tre quarti dei Comuni di una provincia, anche non contermini possono costituire una associazione intercomunale.
5 ter. Al fine di consentire al Comune di Forgaria nel Friuli di concorrere alla assegnazione delle risorse del Piano di valorizzazione territoriale nell'ambito della forma associativa più appropriata ad assicurare l'integrazione funzionale con i Comuni contermini, è estesa a favore del medesimo Comune la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 25.
5 quater. Ovunque ricorra l'espressione "Assemblea delle Autonomie locali" questa è sostituita con "Consiglio delle autonomie locali".
5 quinquies. Nella regione Friuli Venezia Giulia la funzione di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo di cui all' articolo 18 del decreto legge 78/2010 , convertito dalla legge 122/2010 , è esercitata:
a) per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti tramite una delle forme associative previste dagli articoli 21, 22 e 23;
b) per i Comuni con popolazione pari o superiore a cinquemila abitanti in forma singola o tramite una delle forme associative previste dagli articoli 21, 22 e 23.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 82, L. R. 30/2007
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015 , relativamente ai commi 5, 5 bis e 5 ter.
3Comma 5 ter aggiunto da art. 1, comma 82, L. R. 30/2007
4Comma 1 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008
5Comma 2 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008
6Comma 3 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008
7Comma 4 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008
8Comma 5 bis sostituito da art. 11, comma 34, L. R. 17/2008
9Comma 5 bis interpretato da art. 12, comma 28, L. R. 12/2009
10Comma 5 quater aggiunto da art. 2, comma 4, L. R. 17/2010
11Comma 5 quinquies aggiunto da art. 12, comma 34, L. R. 22/2010
12Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 40, comma 1, L. R. 26/2014
13Comma 5 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
14Comma 5 bis abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
15Comma 5 ter abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
16I commi 5, 5 bis e 5 ter continuano ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.