Art. 23
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 27, L. R. 11/2011
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 31, L. R. 11/2011
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 25, comma 1, L. R. 14/2011
4Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 17, L. R. 5/2013
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 40, L. R. 6/2013 , a decorrere dall'1 gennaio 2013., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 14, comma 48, L. R. 27/2014
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 40, comma 1, L. R. 26/2014
7Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
8L'articolo continua ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.
9Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015
10Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 28, L. R. 33/2015
11Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 30, L. R. 33/2015
12Articolo abrogato da art. 77, comma 1, lettera d), L. R. 7/2026