Art. 22
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25 bis, L. R. 17/2008
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 25, comma 1, L. R. 14/2011
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 36, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 5/2013
4Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 5/2013 .Le disposizioni di cui al comma 1 bis trovano applicazione dall'anno 2013, come stabilito dal comma 3 del medesimo art. 11 L.R. 5/2013.
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 40, comma 1, L. R. 26/2014
6Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
7L'articolo continua ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015
9Articolo abrogato da art. 77, comma 1, lettera d), L. R. 7/2026