LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/01/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Capo I
 Regione, Province e Comuni
Art. 5
 (Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza)
1. Nella regione Friuli Venezia Giulia, le funzioni amministrative sono conferite a Comuni e Province secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, al fine di favorirne l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini interessati.
2. I Comuni, le Province e la Regione, sulla base del principio di sussidiarietà e per lo svolgimento di attività di interesse generale, riconoscono il ruolo dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, delle formazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato e ne favoriscono l'autonoma iniziativa.
3. I Comuni, le Province e la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, favoriscono gli istituti della concertazione e l'attribuzione delle funzioni alle formazioni sociali e alle organizzazioni di volontariato.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 52, L. R. 12/2009
Art. 6
 (Obiettivi strategici nell'esercizio delle funzioni amministrative)
1. La Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della disciplina del conferimento delle funzioni amministrative a livello locale, il principio dell'integrazione tra politiche sociali, territoriali ed economiche.
2. I Comuni, le Province e la Regione esercitano le funzioni amministrative perseguendo l'obiettivo di realizzare un sistema istituzionale partecipato, per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini secondo i principi di partecipazione, di semplificazione, di economicità, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
3. I Comuni, le Province e la Regione, negli strumenti di programmazione e di progettazione, valorizzano i collegamenti tra politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari o ai medesimi contesti territoriali, tenendo conto degli effetti reciproci di tali politiche.
4. La Regione esercita funzioni di alta programmazione secondo le modalità previste dalla legge, al fine di perseguire lo sviluppo omogeneo dell'intera comunità regionale.
Art. 7
 (Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)
1. La Regione promuove, sostiene, tutela e valorizza, con le modalità previste ai capi V e VI, le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli Comuni e il ruolo di gestione del territorio che gli stessi svolgono nell'interesse della comunità regionale. Favorisce a tal fine, in particolare, l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata dei servizi territoriali. Per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 68, L. R. 30/2007
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 47, L. R. 12/2009
Art. 8
 (Autonomia dei Comuni e delle Province)
1. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. La Provincia è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità e ne promuove lo sviluppo.
3. I Comuni e le Province informano la loro attività istituzionale al principio di leale collaborazione e si impegnano alla cooperazione istituzionale nello svolgimento delle loro funzioni.
4. I Comuni e le Province hanno autonomia statutaria e regolamentare, organizzativa e finanziaria, ed esercitano poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
5. I Comuni e le Province sono titolari delle funzioni fondamentali a essi riconosciute e di quelle ulteriori, conferite loro con legge.
6. La Regione, in armonia con il quadro del sistema istituzionale previsto dalla presente legge, conferisce funzioni amministrative agli enti locali con leggi di settore che definiscono:
a) le funzioni da trasferire, ispirate a criteri di completezza, omogeneità e unicità;
b) gli enti destinatari delle funzioni;
c) i beni e le risorse finanziarie;
d) le risorse umane, nel contesto dell'attuazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.
7. Le leggi con cui la Regione conferisce le funzioni amministrative possono anche definire le condizioni per l'esercizio in forma associata delle medesime.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 52, L. R. 12/2009